LEGGE DI BILANCIO 2020: LE NOVITÀ PER LAVORO E PENSIONI
Il Senato ha approvato la legge di Bilancio 2020. Le novità in materia di lavoro e pensioni riguardano principalmente la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, le agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono apprendisti e giovani under 35, le misure di sostegno alle famiglie, la proroga di un anno del bonus bebè e il rafforzamento del bonus nido. Aumentano i giorni di congedo obbligatorio per i padri. Prevista, infine, una stretta fiscale sulle auto aziendali inquinanti e norme sulla rivalutazione delle pensioni nonchè su APE sociale e opzione donna.
Cuneo fiscale
Apprendistato di primo livello
Sgravio contributivo per under 35 prorogato al 2020
L’esonero contributivo ex articolo 1, comma 102, L. 205/2017, previsto in via ordinaria in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 30 che non siano mai stati assunti con contratto a tempo indeterminato (anche da altro datore di lavoro), viene esteso per il 2020 anche a soggetti under 35.
Lo sgravio, con durata pari a 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi Inail.
Si ricorda che per l’anno 2019 l’estensione dell’esonero ai soggetti under 35 era stata disposta dall’articolo 1-bis, commi 1-3, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), senza tuttavia essere attuato, in quanto non sono state emanate le necessarie regolamentazioni operative.
Tali disposizioni ora sono abrogate, sempre per espressa previsione del comma 10: l’abrogazione ha reso, quindi, necessario, sempre ai sensi del comma 10 in commento, l’aggiornamento dei riferimenti normativi per il Bonus Sud (articolo 1, comma 247, L. 154/2018), che rimandava al D.L. 87/2018
Contributi NASpI – Contratti non a tempo indeterminato
L’articolo 1, comma 13, Legge di Bilancio, apporta 2 modifiche, di carattere marginale e circoscritte nei loro effetti.
All’articolo 2, comma 28, L. 92/2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:”, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29”. Con tale disposizione si chiarisce che l’incremento del contributo non si applica, oltre al lavoro domestico, anche a tutte le altre fattispecie in cui tale contributo è escluso, contenute nel comma 29.
Quest’ultimo comma viene poi integrato da ulteriori 2 fattispecie, a partire dal 1° gennaio 2020, relative a:
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31.12.2019;
- lavoratori di cui all’art. 29, comma 2, lettera b), D. Lgs: 81/2015, e cioè coloro impiegati con il c.d. “lavoro extra” (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi e il lavoro portuale temporaneo (art. 17, L. 84/1994)
Riduzione delle tariffe INAIL
Riduzione carico fiscale lavoratori dipendenti
La Legge di Bilancio istituisce, al fine di realizzare interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Tali interventi saranno realizzati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse sopra indicate, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti.
Regime forfettario e flat tax
Innanzitutto, viene cancellata la previsione che introduceva la possibilità, dal 2020, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D. Lgs. 446/1997, l’aliquota del 20% ai ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno (articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018 – c.d. flat tax).
Inoltre, viene profondamente rivista la disciplina del c.d. regime forfetario, così come regolamentato dall’articolo 1, L. 190/2014:
- i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono applicare il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70, D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, anche se assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 ss., D. Lgs. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir.
Inoltre, non possono accedere al regime dei forfetari i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50, Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro: la verifica di tale soglia è, tuttavia, irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Bonus eccellenze
La Legge di Bilancio 2020 proroga e modifica la procedura per l’accesso alla riduzione contributiva denominata Bonus eccellenze, di fatto rimasta sulla carta per l’assenza dei necessari provvedimenti applicativi.
Innanzitutto, viene abrogato l’articolo 1, comma 714, L. 145/2018, deposizioni che prevedeva che fosse l’Inps, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 706, L. 145/2018, norma istitutiva dell’esonero in commento.
Inoltre, viene modificato il comma 715, prevedendo che l’accesso all’esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, è legato alle procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100-108 e 113-115, L. 205/2017. L’Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Miur le informazioni di cui al comma 707, L. 145/2018, relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.
Si ricorda che l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:
- della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Incentivo Autoimprenditorialità
La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, di cui all’articolo 8, comma 1, D. Lgs. 22/2015, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’Irpef.
La disposizione non è ancora operativa: con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione, nonché ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
Conversione LSU con contratti a tempo determinato
Per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207, terzo periodo, L. 147/2013, dei c.d. Lsu (lavoratori socialmente utili), da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23, D. Lgs. 81/2015, all’articolo 36, D. Lgs. 165/2001, all’articolo 259 del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, e all’articolo 20, comma 4, D. Lgs. 75/2017.
Si ricorda che, nel triennio 2019-2021, le Amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni previste.
Opzione Donna
Mediante modifica all’articolo 16, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, la Legge di Bilancio 2020 proroga la misura per l’accesso pensionistico anticipato Opzione donna, che consente alle lavoratrici di accedere al pensionamento anticipato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (da maturarsi entro il 31 dicembre 2019).
Decontribuzione per le attività stagionali
Atlete professioniste
Defiscalizzazione della NASpI anticipata
Rivalutazione delle pensioni
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di import superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
APE sociale e opzione donna
Prepensionamento giornalisti e poligrafici
Giovani agricoltori
Misure per la famiglia
Ammortizzatori sociali
È stata finanziata la Cigs, di cui all’articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015, per le aziende operanti in un’area di crisi industriale complessa e il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 53-ter, D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017).
È prevista la possibilità di richiedere una proroga di 6 mesi della Cigs, di cui all’articolo 44, D.L. 109/2018 (convertito in L. 130/2018) per le aziende che abbiano avviato un processo di cessione aziendale e abbiano incontrato fasi di particolare complessità
Bonus bebè
- 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro in caso di ISEE non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.
Congedo paternità
Il congedo obbligatorio del padre, legato alla nascita del figlio, previsto dall’articolo 1, comma 354, L. 232/2016, è prorogato anche per il 2020 ed è pari a 7 giorni.
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e i giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa.
Inoltre, rimane confermata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Bonus nido
Mediante la modifica dell’articolo 1, comma 355, L. 232/2016, istitutiva del c.d. bonus nido, esso viene reso strutturale mediante la sostituzione del periodo “per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021” con “a decorrere dall’anno 2019”.
Si ricorda che il bonus nido, previsto a decorrere dal 1º gennaio 2016, viene riconosciuto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.
- 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino a 25.000 euro;
- 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.
- bonus nido fino a 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro;
- bonus nido fino a 2.500 euro per le famiglie con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro;
- bonus nido fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE da 40.001 euro in su.
Fringe benefit auto
- al 25% sulle auto aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;
- al 30% per quelle con emissioni superiori a 60 g/km fino a 160 g/km.
- al 40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km fino a 190 g/km,
- al 50% (60% dal 2021) per tutte le auto con emissioni superiori a 190 g/km.
Lavoratori socialmente utili
Rimborsi per tutor volontari di minori non accompagnati
Il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, per essere destinato, sulla base delle modalità stabilite con apposito Decreto e nei limiti dello stanziamento, alle seguenti finalità:
- interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla L. 47/2017;
- rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50% dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria;
- rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria.