BONUS TESSILE E MODA 2021

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e relative attività di commercio, il c.d. “Decreto Rilancio” ha riconosciuto un credito d’imposta per il 2020 e 2021 pari al 30% delle rimanenze finali eccedente la media delle stesse dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per poter beneficiare del bonus in esame l’impresa interessata deve presentare una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate.

Per il bonus riferito al 2021 la domanda va presentata entro il 10.6.2022.

L’ammontare (effettivo) del credito d’imposta è determinato nel rispetto del limite di spesa stanziato (€ 250 milioni) ed è comunicato dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento (la presentazione delle domande non è, quindi, un “click-day”).

 

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Con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è stato previsto, oltre che per il periodo d’imposta in corso al 10.3.2020, anche per quello in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), il riconoscimento di un contributo, nella forma di credito d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

I codici ATECO ammissibili sono elencati a questo link

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_27_luglio_2021_credito_imposta_rimanenze_magazzino.pdf

Come precisato nel citato DM 27.7.2021, ai fini dell’accesso al credito d’imposta in esame, rileva il codice attività comunicato all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA7 / AA9.

Il credito d’imposta spetta:

  • nella misura del 30% delle rimanenze finali di cui all’art. 92, comma 1, TUIR eccedente la media delle stesse dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
  • fino all’esaurimento dell’importo.

La domanda relativa al 2021 va inviata telematicamente dal 10.5 al 10.6.2022.

Il credito è utilizzabile entro il 31.12.2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare / entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (campo “Data fine periodo d’imposta” della domanda) per i soggetti diversi dai precedenti.

Qualora l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a € 150.000, il credito è utilizzabile a seguito dell’esito della verifica antimafia.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) direttamente dal contribuente / tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF).