FERIE DEI LAVORATORI INTERINALI: PARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI DELL’IMPRESA UTILIZZATRICE
La Corte Ue, con la sentenza sulla causa C-426/20, ha affermato che l’indennità a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente concessa a lavoratori tramite agenzia interinale deve essere almeno identica a quella che si applicherebbe loro se fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata temporale.
“L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE (…) deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’indennità a cui i lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente, è inferiore all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata”.
Secondo la Corte UE, pertanto l’indennità a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute concessa a lavoratori tramite 23, deve essere uguale a quella che si applicherebbe se i lavoratori fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice.