BUONO BENZINA DA 200 EURO
art. 2 D.L. vo n 21/2021 convertito nella L. 51/2022
Il Legislatore, attraverso l’art. 2 del D.L. n. 21 convertito, con modificazioni, nella legge n. 51, con lo scopo di attenuare il disagio dei lavoratori dipendenti causato dall’aumento del prezzo dei carburanti per effetto della guerra tra Russia e Ucraina, ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni benzina
In attesa di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha la competenza amministrativa in materia, riportiamo una sintesi della normativa già da noi esposta nella circolare pubblicata sul Notiziario n. 13/2022.
Il testo dell’articolo è il seguente.
“Per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Agli oneri del presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’art. 38”
Si segnalano ancora dubbi ingenerati dalla forma di questo articolo, nello specifico:
- non sono chiare le conseguenze in caso di superamento del limite di 200 euro se la soglia di esenzione operi autonomamente oppure in combinazione con quella generale dei fringe benefit (258,23 euro) cioè se una somma superiore a 200 euro, per la parte non imponibile rientri o meno nei fringe benefits conteggiati nella franchigia di 258,23;
- la nuova norma non pone condizioni rispetto alla platea del personale aziendale che può accedere al benefit, come richiesto ad esempio per il welfare aziendale, cioè lascia alla facoltà del datore di lavoro il riconoscimento a tutti i dipendenti o a fasce omogenee o al singolo.
Nell’iter di conversione in legge del decreto (L 51 2022) l’articolo è stato modificato: le modifiche introdotte durante il dibattito parlamentare hanno individuato come destinatari della disposizione i “datori di lavoro privati” e non più le “aziende private” come emergeva dall’originario testo dell’art. 2.
Pertanto, il campo di applicazione (a prescindere dal numero dei dipendenti in forza) comprende sia le aziende in senso stretto che, gli studi professionali, i datori di lavoro agricoli, gli Enti del terzo settore anche se non svolgono attività commerciale, le fondazioni, le associazioni, le organizzazioni datoriali e sindacali e quelle di tendenza.
I possibili destinatari del beneficio sono, quindi, i dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale lo stesso si è instaurato (contratto a tempo indeterminato anche nella modalità di smart-working, contratto a termine, contratto a tempo parziale, apprendistato professionalizzante, ma anche di primo livello o di alta formazione, ecc.) con esclusione:
- dei collaboratori coordinati e continuativi;
- dei collaboratori occasionali;
- degli amministratori non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato;
- dei giovani in “alternanza scuola-lavoro”;
- dei tirocinanti.
Non è previsto alcun limite reddituale ciò significa che i “buoni benzina” possono essere riconosciuti anche al personale con qualifica dirigenziale.
Non sussiste un obbligo specifico e il datore è libero di erogarli o meno, come è libero di erogarne meno dell’importo massimo.
Fino al tetto dei 200 euro non è previsto alcun contributo ed alcuna tassa: essi si aggiungono ai 258,23 euro del comma 3 dell’art. 51 del DPR n. 917/916.
Da ciò deriva la necessità di distinguere sul LUL le due voci.
È opportuno quindi che gli importi:
- €uro 200,00 e
- €uro 258,23
siano monitorati e separati in busta paga utilizzando apposite voci che li qualifichino rispettivamente come:
- “buoni benzina erogati ai sensi dell’art. 2 del DL 21/2022” oppure
- “buoni benzina erogati ai sensi dell’Art. 51, comma 3 del TUIR”
I buoni carburanti, il cui costo complessivo è deducibile dal reddito d’impresa, non possono essere sostituiti da altri buoni (ad esempio quelli della spesa) o dal contante.
I buoni debbono essere erogati entro il prossimo 31 dicembre ma possono essere materialmente spesi entro la data di scadenza che risulta evidenziata sugli stessi (quindi anche nel corso del 2023).
È presumibile che se un lavoratore nel corso del 2022 ha due o più rapporti di lavoro non possa essere titolare di due buoni.
L’Agenzia delle Entrate dovrà fornire chiarimenti anche a tale riguardo.