BONUS FORMAZIONE 4.0 2022 E ALIQUOTE
Il decreto Aiuti ha potenziato il bonus formazione 4.0 per le PMI.
Il bonus è destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti che verranno individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Per i progetti di formazione che non soddisfino tali condizioni le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.
BENEFICIARI
Possono accedere al credito di imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di
competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
L’attività formativa, che può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni, deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018).
Se le attività formative sono erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili solo le attività
commissionate a:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro.
CONTRIBUTO
Per effetto del decreto Aiuti (art. 22, D.L. n. 50/2022), per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, le aliquote del credito d’imposta (previste dall’art. 1, c. 211, legge n.160/2019) sono aumentate:
- dal 50% al 70% per le piccole imprese;
- dal 40% al 50% per le medie imprese,
a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Attenzione
Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti (18 maggio 2022), che non soddisfino le condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono diminuite al:
– 40% per le piccole imprese;
– 35% per le grandi imprese.
Quando
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (codice tributo 6897), a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti).
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o
dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero una comunicazione.
Per le attività formative svolte nel 2022, il modello di comunicazione deve essere trasmesso (in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it) entro il 30 novembre 2023.