TIROCINI EXTRACURRICULARI – CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
È dell’11 luglio la nota dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) che chiarisce la disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari, oltre ai recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”. Continua a leggere per scoprire nel dettaglio tutti i punti del documento.
L’INL, con nota n. 1451 dell’11 luglio 2022, ha offerto dei chiarimenti sulla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 721-
726, L. 234/2021, nonché sugli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”.
La nota chiarisce che, nell’ipotesi di tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. 234/2021, sia applicabile il trattamento sanzionatorio – previsto dal comma 723 – ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.
In relazione alla corretta commisurazione della sanzione penale (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio), si precisa che il reato si possa configurare solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.
Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio
rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio dell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Infine, viene sottolineato come il rapporto previdenziale sia sottratto alla disponibilità delle parti; pertanto, il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del
lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.