SMART WORKING – NUOVE REGOLE PER LE IMPRESE DEL SETTORE PRIVATO
Tutto quello che cambia e occorre sapere in materia di lavoro agile a partire dal 1° settembre 2022*.
1) OBBLIGO DI ACCORDO INDIVIDUALE
Con il Decreto Semplificazioni dal 1° settembre 2022 i lavoratori del settore privato lavoro dovranno ritornare a sottoscrivere l’accordo individuale, previsto prima della pandemia, che definisce le modalità di impiego dello smart-working. Questo perché, passato lo spartiacque del 31 agosto non sarà più in vigore l’articolo 90, comma 4, del Decreto Rilancio (che ne aveva esentato l’utilizzo in via del tutto eccezionale e solo temporaneamente).
Si tratta, in pratica, del ritorno alle regole ordinarie della Legge 22 maggio 2017, n. 81, che prevede quanto segue:
Le aziende che vorranno continuare a utilizzare il lavoro agile non potranno più farlo unilateralmente, ma dovranno negoziare e siglare con ciascun lavoratore un accordo che abbia tutti i requisiti previsti dalla legge 81/2017.
Si precisa che, a partire dal 13 agosto 2022, i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in smart-working sono tenuti a riconoscere delle priorità nell’accoglimento delle richieste secondo quanto stabilito dal Decreto Conciliazione Vita:
- Lavoratori che hanno figli fino a 12 anni di età,
- Lavoratori con figli in condizioni di disabilità, senza alcun limite di età,
- Carergivers, ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Il lavoratore, tra l’altro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione a tale norma è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e pertanto nulla.
2) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SOLO DEI NOMINATIVI
Mentre il vincolo dell’accordo ritorna senza alcuna modifica rispetto al pre-pandemia, dal 1° settembre cambiano le regole di comunicazione al Ministero del Lavoro.
In buona sostanza, le aziende non devono più trasmettere al Ministero del Lavoro tutti gli accordi individuali stipulati con ciascun lavoratore, ma solo l’elenco degli stessi, con data di inizio e fine dell’impiego della modalità agile.
Lo prevede il Decreto del Ministero del Lavoro n.149 del 22 agosto 2022 che riformula l’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 e fornisce il modello aggiornato di comunicazione.
Più precisamente, attraverso il Portale lavoro.gov.it, il datore di lavoro privato deve inoltrare le seguenti informazioni:
- i nominativi dei lavoratori posti in modalità agile;
- il loro codice fiscale;
- la menzione del contratto con cui sono impiegati (contratto a tempo indeterminato, a termine o apprendistato)
- le date di inizio e di fine dello smart working.
L’adempimento, relativo a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, a regime andrà effettuato entro il termine di 5 giorni, dalla stipula dell’accordo individuale di smart working.
Per agevolare le aziende, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022
3) COME TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA
Dal 1° settembre 2022 la trasmissione delle comunicazioni sull’attività lavorativa in modalità smart working, con il nuovo modello, deve avvenire in base alle precedenti modalità, ovvero:
- attraverso il Portale lavoro.gov.it, accessibile tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE). Si ricorda, che si può accedere scegliendo tra due profili:
- il profilo “referente aziendale” in base al quale si possono inviare comunicazioni solo per una sola azienda;
- il profilo soggetto abilitato in base al quale nella stessa sessione di lavoro si potranno inviare comunicazioni per diverse aziende.
La norma precisa che i dati comunicati dal datore di lavoro dovranno essere resi disponibili all’Inail con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
4) SANZIONI
In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del ministro del Lavoro, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del Dlgs 276/ 2003 da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato.
Allegato: Modello DM
*A partire da questa data, nonostante la fine della proroga emergenziale, il datore di lavoro può continuare a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori con la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in smart working.