SGRAVI CONTRIBUTIVI PER CHI ASSUME NEL 2023

La legge di Bilancio 2023 approvata definitivamente dal Senato il 29 dicembre 2023 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Legge 29 dicembre 2022 n. 197, GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43) reca importanti novità in tema di agevolazioni contributive all’occupazione, in vigore dal 1° gennaio 2023. Analizziamo le principali.

  1. Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (articolo 1, comma 294, 295, 296 e 299)

Come misura alternativa all’esonero contributivo previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la legge di Bilancio 2023  introduce un nuovo esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza. 

Più nel dettaglio, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 che:

  • assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • trasformano i contratti a tempo determinato con beneficiari del reddito di cittadinanza in contratti a tempo indeterminato.
  Durata: L’esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico. 
  1. Assunzione di giovani under 36 anni (articolo 1, commi 297 e 299)

L’esonero contributivo totale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Entità: L’esonero è concesso nella misura del 100% sui contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Sgravio elevato a nel limite massimo di  8.000 euro su base annua.

Durata:  per un periodo massimo di 36 mesi , o di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Condizione per poter accedere al beneficio è che il datore di lavoro non deve avere proceduto nei sei mesi precedenti all’assunzione, né proceda nei 9 mesi successivi la stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi nei confronti dei lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Sabato 7 gennaio

  • I rapporti di apprendistato
  • i contratti di lavoro domestico
  • le prosecuzioni di contratto di apprendistato
  • le assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio
  1. Assunzione di donne svantaggiate (articolo 1, commi 298 e 299)

Esteso alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo totale previsto per le assunzioni di personale femminile effettuate nel biennio 2021-2022 in base all’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 e in deroga alla normativa a regime di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.

Entità: L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (in luogo dei 6.000 euro previsti dalla disciplina per gli anni 2021-2022), riparametrati e applicati su base mensile.

L’importo viene riconosciuto alle imprese per assunzioni di donne con i seguenti requisiti:

  • almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi
  • di qualsiasi, età ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
  • di qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi:
  • donne di qualsiasi età, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzate da una accentuata disparità di genere con un tasso di disparità uomo -donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo-donna e prive di un impiego regolarmente retribuito almeno sei mesi;

La durata dello sgravio concedibile varia in base alla durata del contratto di lavoro, risultando pari a:

  • 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
  1. Autorizzazione della Commissione UE

Tutte le agevolazioni sono subordinate all’autorizzazione della Commissione Europea

  1. Incremento occupazionale

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza, tra il numero del lavoratore occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.