FRINGE BENEFIT 2023: CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 01 agosto 2023 n.23 fornisce chiarimenti sulle modalità applicative del limite di euro 3.000 per i fringe benefit, previsto dall’articolo 40, comma 1, del Decreto Lavoro.

In deroga all’articolo 51 comma 3 del TUIR, l’elevazione da 258,23 euro a 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, si applica limitatamente al periodo d’imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 TUIR e cioè che risultino fiscalmente a carico.

Per il fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro e per i figli di età fino a 24 anni quelli con reddito non superiore a 4.000,00 euro.

 Inoltre, vengono incluse tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. 

La circolare chiarisce, richiamando la relazione illustrativa della norma secondo la quale la disposizione “produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi”, che tali somme sono esenti dall’Irpef, ed anche dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività.

L’agevolazione spetta in misura intera per ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

 In riferimento ai lavoratori non aventi il requisito soggettivo relativo ai figli fiscalmente a carico,  la circolare evidenzia che continua ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione di 258,23 euro (art. 51, comma 3 TUIR) per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, e non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce, inoltre, che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che l’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Non essendo prevista una forma specifica per la dichiarazione, questa può essere resa secondo modalità concordate tra le parti.

Attenzione: Al venir meno dei presupposti per l’agevolazione, nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

Nel documento di prassi si ribadisce, come già chiarito con la circolare n. 35/E del 2022, che  i fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam,  senza pertanto rispettare il criterio della generalità dei dipendenti o categorie omogenee caratterizzanti la disciplina del welfare aziendale.

Poiché, il beneficio secondo le disposizioni dell’articolo 40, comma 1, ultimo periodo, può essere corrisposto previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) laddove presenti,  l’Agenzia delle Entrate precisa che l’agevolazione può essere riconosciuta anche prima che si provveda all’informativa a condizione che la stessa avvenga entro l’anno. 

Infine, in analogia con quanto già previsto per l’anno 2022, anche per l’anno 2023 tale  agevolazione è ulteriore ed autonoma rispetto al bonus carburante di cui al D.L. n.5/2023, pertanto, sarà possibile erogare un valore fino a 200 euro con uno o più buoni benzina e fino a 3.000 euro  per l’insieme degli altri beni e servizi nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Si ricorda che per il bonus benzina per il 2023 è stata esclusa l’esenzione contributiva, restando l’esenzione solo sul piano fiscale.

 

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