Lavoro accessorio: nuovi obblighi di comunicazione

Lo schema di decreto approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2016, inerente in particolare disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati in attuazione del Jobs-act, è stato pubblicato sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016.

Le disposizioni contenute nel decreto in oggetto sono in vigore dall’8 ottobre 2016.

Per quanto concerne il lavoro accessorio, le novità previste nello schema di decreto sono state integralmente confermate, senza l’introduzione di norme transitorie.

Pertanto, a decorrere da sabato 8 ottobre 2016, i committenti imprenditori, anche agricoli, o professionisti, sono obbligati ad effettuare le comunicazioni di attivazione dei buoni lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Nelle comunicazioni vanno indicati i seguenti dati:

  • Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore
  • Luogo dove avverrà la prestazione
  • Giorno, ora di inizio e di fine della prestazione

Per gli imprenditori agricoli la comunicazione dovrà essere riferita ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
In mancanza di specifiche indicazioni ministeriali, ed in via precauzionale, si ritiene opportuno effettuare entrambe le seguenti comunicazione, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione:

  • Trasmissione alla D.T.L. territorialmente competente del fac-simile in allegato alla presente, tramite posta elettronica, possibilmente certificata;
  • Attivazione dei buoni tramite il servizio online dell’INPS o il call center.

Si rammenta che in caso di violazioni inerenti i suddetti obblighi di comunicazione, è prevista l’applicazione della sanzione da 400 a 2.400 euro (con un minimo effettivo di 800 euro), in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

 

Per approfondimenti potete contattare l’area sindacale dell’Associazione.