Modello IVA 2017
Rif. normativi: provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2017.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato il Provvedimento di approvazione del mod. IVA 2017 utilizzabile per la dichiarazione IVA del 2016, con le relative istruzioni.
Tra le novità, si segnala:
- l’eliminazione nel Frontespizio della casella relativa alla “Dichiarazione integrativa a favore” a seguito dell’equiparazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative (“a favore”/“a sfavore”), introdotta dal DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”;
- l’introduzione nel quadro VE e VF degli specifici righi riferiti alle nuove percentuali di compensazione e della nuova aliquota IVA ridotta del 5%;
- la ridenominazione degli specifici righi di rigo VE35 e VJ16 destinati alla nuova fattispecie di reverse charge in vigore dal 2.5.2016;
- l’introduzione del nuovo quadro VN collegato alla presentazione di una dichiarazione IVA a favore nel 2016 oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della dichiarazione originaria e del connesso nuovo rigo VL11;
- l’introduzione del nuovo quadro VG utilizzabile per comunicare la scelta per la liquidazione IVA di gruppo per il 2017 (in luogo del precedente mod. IVA 26).
A seguito della soppressione dal 2017 della Comunicazione dati IVA, la dichiarazione IVA annuale va presentata, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 28.2 esclusivamente in forma autonoma.
Utilizzo in compensazione del credito IVA2016
L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Per utilizzi superiori a € 15.000 è altresì necessario disporre del visto di conformità.
Il predetto limite di € 15.000 è aumentato a € 50.000 per le c.d. “start up” innovative di cui all’art. 4, DL n. 3/2015.
Considerato che il mod. IVA 2017, relativo al 2016, può essere presentato dall’1.2 al 28.2.2017 l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2016 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato dal 16.3.2017.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi non superiori a € 5.000 può essere effettuato a partire dall’1.1.2017.
Richiesta di rimborso del credito IVA 2016
Anche per la richiesta di rimborso del credito IVA 2016, il mod. IVA 2017 va presentato entro il 28.2.2017 in forma autonoma, previa compilazione del quadro VX.
Non è più possibile presentare il mod. IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi.
Termini di versamento del saldo annuale
Il saldo risultante dalla dichiarazione IVA annuale va versato entro il 16.3.2017 sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10).
A seguito delle novità introdotte dal DL n. 193/2016, è possibile:
- effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile);
- differire il versamento al termine previsto per le imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi (30.6.2017), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.
- In presenza di un saldo IVA 2016 a debito il cui pagamento è differito al 30.6.2017 e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), la maggiorazione dell’1,60% va applicata esclusivamente all’ammontare non compensato.