Pronto il nuovo modello della “Voluntary Disclosure bis”

Rif. normativi: DL n. 167/90; Art. 7, DL n. 193/2016; Provvedimento Agenzia Entrate 30.12.2016.

 

Come noto l’art. 7, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” ha introdotto il nuovo art. 5-octies, DL n. 167/90 con il quale è stata disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.07.2017.

Di seguito le principali novità:

  • è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016;
  • l’istanza della procedura va presentata entro il 31.7.2017;
  • è possibile integrare l’istanza, i documenti e le informazioni entro il 30.9.2017;
  • le somme derivanti dall’adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) vanno versate in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.9.2017) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
  • il contribuente che ha aderito alla precedente versione della voluntary disclosure internazionale ora può aderire a quella nazionale e viceversa;
  • con riferimento alle “sole attività” oggetto della “nuova” collaborazione volontaria il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la frazione d’anno antecedente la presentazione dell’istanza. È previsto altresì l’esonero dall’indicazione, ai fini reddituali, delle attività “suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale” se le relative informazioni sono analiticamente riportate nella Relazione di accompagnamento. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il 30.9.2017;
  • il contribuente, per le attività oggetto della “nuova” collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall’art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

La procedura in esame può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:

  • da quelli indicati dall’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
  • dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale” (compilazione quadro RW).

La “nuova” collaborazione volontaria può avere ad oggetto anche contanti o valori al portatore.

In tal caso il contribuente deve:

  • dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;
  • provvedere entro la data di presentazione della Relazione e dei documenti allegati: all’apertura ed all’inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi e al versamento dei contante ed al deposito dei valori al portatore “su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari abilitati.

Si rammenta che l’accesso alla procedura in esame è precluso nel caso in cui l’istanza “è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria”.

La preclusione opera altresì nel caso in cui la formale conoscenza delle citate attività sia acquisita “da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato”.

Il nuovo modello per l’accesso alla procedura

Con il Provvedimento 30.12.2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello e le relative istruzioni dell’istanza di accesso alla procedura di “collaborazione volontaria bis” da presentare telematicamente entro il 31.7.2017.

 

 A seguito della riapertura dei termini, l’Associazione mette a disposizione dei propri soci, professionisti qualificati con cui poter analizzare la propria situazione e valutare le modalità di approccio alla Voluntary Disclosure.

Gli incontri si svolgeranno su appuntamento, per informazioni potete contattare l’area Fiscale al numero  0332 830200.