PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI, QUALI LE ZANZARE

Di seguito riportiamo ordinanza N. 165 Reg. Ordinanze del 21/09/2018 della città di Saronno.

Su tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 ottobre:

  • Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, giardinieri, aziende agricole e florovivaistiche, ), di:
    1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
    2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
    3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
    4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
    5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;

 

  • Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
  1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti;
  • A tutti i conduttori di orti, di:
  1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
  2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;

 

  • Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
  1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
  2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

 

  • Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
  1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
  2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

 

  • Ai responsabili dei cantieri, di:
  1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
  3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.

AVVERTE

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sindacale sarà punita come segue:

  • ai contravventori di quanto previsto ai PUNTI 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 240,00;
  • ai contravventori di quanto previsto ai PUNTI 2, 4, 5 e 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 450,00.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e con ogni mezzo a disposizione ed ha efficacia per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia (L. 1034/1971 e s.m.i.) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.

DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale e il Servizio Ambiente, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. Gli Uffici comunali provvederanno altresì a richiedere agli Enti territoriali competenti eventuali ulteriori attività di controllo.

DISPONE ALTRESI’

che in presenza di casi sospetti od accertati di West Nile o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.