SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI II LIVELLO

Indicazioni Inps per i premi corrisposti nel 2013

L’Inps, con il messaggio n. 3604 del 4 ottobre 2019, informa i datori di lavoro autorizzati al recupero di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello e riferiti ai premi corrisposti nel 2013, che è previsto un ulteriore sgravio contributivo pari allo 0,22% rispetto al limite inizialmente fissato al 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati.

Il D.M. 14 febbraio 2014 ha disciplinato l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013, individuando nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio

Ai sensi dell’art. 2 di detto decreto interministeriale, dopo aver considerato tutte le domande e accertate le risorse finanziarie impegnate, il limite percentuale può essere rideterminato in sede di Conferenza dei Servizi tra le amministrazioni interessate.

La valutazione complessiva effettuata dalle amministrazioni interessate ha stabilito che le somme residue riferite all’anno 2013 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati e innalzando la percentuale fino al 2,47%.

I datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per tale annualità, potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante pari allo 0,22% in sede di conguaglio contributivo.

Istruzioni operative

Ai datori di lavoro, non agricoli, intestatari di posizioni contributive riferite alle aziende autorizzate allo sgravio, verrà automaticamente assegnato il codice di autorizzazione previsto “9D”.

In seguito potranno procedere al conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo, indicando i codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale), e utilizzando le modalità già illustrate nel messaggio n.7978/2014.

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio Inps, ovvero entro il 16 gennaio 2020.

 

File Allegati

Messaggio Inps n.3634/2019