Agevolazioni contributive per il 2017
Con la definitiva cessazione dei benefici previsti per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex L. 223/1991 permangono alcune incentivazioni legate a particolari settori e categorie di lavoratori.
In sintesi le principali agevolazioni previste per l’anno in corso.
Garanzia Giovani
Per il 2017 tutti i datori di lavoro del settore privato che assumeranno giovani iscritti al programma Garanzia Giovani e di età compresa tra i 15 e i 29 anni avranno diritto allo sgravio contributivo. Il bonus Garanzia Giovani potrà essere richiesto dai datori di lavoro che assumeranno, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 i suddetti giovani.
L’incentivo consiste in uno sgravio contributivo per un massimo di 8.060 euro a lavoratore assunto per contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato, con riduzione del 50% nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato.
Assunzioni donne
Il bonus assunzioni donne disoccupate 2017 consentirà ai datori di lavoro di beneficiare dello sgravio contributivo del 50% per 18 mesi in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato o di 12 mesi per contratti di lavoro a tempo determinato.
L’agevolazione si rivolge alle donne disoccupate da 24 mesi ma, nel caso di assunzioni in aree svantaggiate o in settori in cui la disparità occupazionale di genere è almeno del 25% i mesi di disoccupazione richiesti scendono a 6.
Lavoratori over 50
Il bonus assunzioni per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi consente, così come per il bonus donne disoccupate, di beneficiare della riduzione del 50% dei contributi per 18 o 12 mesi.
L’agevolazione potrà essere richiesta da tutti i datori di lavoro del settore privato e in tutto il territorio nazionale e il bonus sarà riconosciuto per contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato o per trasformazioni di contratto a termine in indeterminato.
Condizioni soggettive
Per poter beneficiare dello sgravio contributivo è necessario che la persona da assumere abbia compiuto cinquant’anni e che versi da oltre 12 mesi in stato di disoccupazione.
Il beneficio può essere fruito da tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla collocazione territoriale dell’impresa.
Come per la generalità delle agevolazioni all’assunzione, anche quella relativa ai lavoratori ultracinquantenni può essere concessa a condizione che la stipulazione del contratto non avvenga per effetto di un obbligo derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva, né in violazione di eventuali diritti di precedenza all’assunzione di altri lavoratori.
Inoltre, per accedere agli incentivi, la regolarità della situazione contributiva del datore di lavoro deve essere attestata dal DURC e l’azienda deve avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’incentivo spetta anche per i lavoratori a tempo parziale e può essere fruito anche dalle agenzie di somministrazione, mentre sarà escluso in caso di sospensioni del lavoro connesse a situazioni di crisi aziendale o processi di riorganizzazione in atto.
Sgravio
I datori di lavoro privati che stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con un soggetto di età pari o superiore a cinquant’anni disoccupato da almeno 12 mesi, possono beneficiare di uno sgravio contributivo in misura pari al 50% dei contributi dovuti ad INPS ed INAIL, entro il tetto massimo di 4.030 Euro annui.
La durata massima dell’agevolazione è di 18 mesi dalla data di assunzione, se il contratto a tempo indeterminato. Se il contratto è stipulato a tempo determinato, il periodo massimo è di 12 mesi, ma in caso di successiva trasformazione a tempo determinato la riduzione contributiva si estende fino al diciottesimo mese.
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o in somministrazione di lavoro; non si cumulano invece le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Le aziende beneficiano dell’agevolazione sotto forma di conguaglio attraverso le denunce contributive mensili, senza possibilità di cumulo con altri incentivi di natura economica o contributiva incompatibili con quello in questione.
Lavoratori in CIGS e Naspi
Il bonus assunzioni lavoratori in CIGS è rivolto alle assunzioni di lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 3 mesi e ai dipendenti di aziende beneficiare di CIGS da almeno 6 mesi. Hanno accesso al beneficio tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori in rapporto di subordinazione.
In questo caso, l’agevolazione concessa al datore di lavoro consiste in una riduzione contributiva pari a quanto previsto per gli apprendisti, ovvero al 10% per 12 mesi e in un beneficio economico pari al 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore per 9 mesi (lavoratori fino a 50 anni), 21 mesi (lavoratori con più di 50 anni), 33 mesi (lavoratori con più di 50 anni residenti al Sud e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione).
Per i lavoratori percettori di Naspi e assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato il bonus assunzioni 2017 consiste in un incentivo economico pari al 20% dell’indennità mensile spettante di diritto al lavoratore per il periodo non goduto di Naspi.
Assunzione persone svantaggiate e disabili
Il bonus assunzioni disabili 2017 è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con riduzione accertata della capacità lavorativa. L’agevolazione è così strutturata:
disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra: al datore di lavoro spetta un bonus assunzioni pari al 35% della retribuzione mensile lorda. In questo caso, l’incentivo ha una durata di 36 mesi;
lavoratori con riduzioni superiori al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra: spetta un bonus occupazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda per un massimo di 36 mesi, per ogni lavoratore assunto a contratto a tempo indeterminato;
lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, un bonus pari al 70% della retribuzione lorda mensile per una durata massima di 60 mesi.
Giovani genitori
Il bonus assunzioni 2017 per giovani genitori spetta per le assunzioni in imprese private, società cooperative e studi professionali di giovani di età non superiore ai 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi o affidatari di minori.
Per le assunzioni a tempo indeterminato o per trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato è concesso al datore di lavoro un bonus assunzioni di 5 mila euro ad assunzione o trasformazione, nel limite di 5 assunzioni ad impresa o società.
Agevolazioni per l’alternanza scuola lavoro
La legge di Bilancio 2017 prevede a favore dei datori di lavoro privato, l’esonero totale triennale dei contributi INPS (entro il limite massimo annuo di 3250 euro) nel caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio ovvero dalla conclusione del periodo di apprendistato con esclusione di quello professionalizzante nel biennio 2017/2018.
Sarà necessario che i datori di lavoro presentino apposita domanda all’INPS in quanto il beneficio è riconosciuto nel limite massimo della spesa destinata dalla Legge di Bilancio 2017. Una volta esaurite le risorse disponibili, l’INPS non prende più in esame domande.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
- attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza ai sensi dell’art. 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107. La predetta durata è pari ad almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, e, nei licei, ad almeno 200 ore nel triennio;
- almeno il 30 % del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionali erogati ai sensi del Capo III del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 dalle regioni e delle istituzioni da esse accreditate;
- almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;
- almeno il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.