AGEVOLAZIONI PER LE PMI IN TEMA ENERGIA

Tra le misure urgenti introdotte dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 per contrastare gli effetti economici e umanitari della guerra in Ucraina, ci sono diverse disposizioni che riguardano le imprese in tema di energia elettrica e gas. Le agevolazioni riguardano sia le imprese energivore, gasivore che le pmi in generale con potenza installata superiore a 16,5 kW.

Imprese energivore e gasivore

Il decreto stabilisce un incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore:

  • Energivore: 25%
  • Gasivore: 20%

Contributo a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (NON Energivore o Gasivore)

L’articolo 3 del decreto-legge 21/2022 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per la parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto dell’energia.

 

Energia Elettrica

Il credito d’imposta è pari al 12 % della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

Per usufruire di tale credito d’imposta è necessario:

  • comprovare l’acquisto di energia mediante le relative fatture d’acquisto
  • evidenziare che ci sia stato un incremento del costo per kWh superiore al 30 %, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; prezzo calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022.

Gas

L’articolo 4 riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il credito d’imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
  • In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

 

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.

A queste misure si aggiunge una misura per i cittadini in disagiati:

Bonus sociale elettricità e gas

Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 29 dicembre 2016 è pari a 12.000 euro.

Si allega estratto Gazzetta Ufficiale art.3,4,5,6 e 8