Assegno Nucleo Familiare – Tabelle
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2012 e l’anno 2013 è risultata pari al 1,1%.
L’INPS, con circolare n. 76 dell’11 giugno 2014 informa quindi che a decorrere dal 1° luglio 2014 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Si ricorda che per poter beneficiare degli assegni familiari dal 1° luglio 2014 e fino a tutto il 30 giugno 2015, l’interessato deve presentare una nuova domanda di assegno per nucleo familiare, dichiarando il reddito familiare conseguito nell’anno precedente, in questo caso quello relativo al 2013.