Assunzioni agevolate, fino al 31 dicembre 2016 gli incentivi per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità
L’Inps con circolare N. 137/2012 è intervenuta per la definizione degli sgravi contributivi per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Si pone in evidenza che la Legge 28 giugno 2012, n. 92, all’ articolo 2 comma 71 (Legge Fornero) ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina degli incentivi all’assunzione dei lavoratori disoccupati, in cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
In particolare, dal 1 gennaio 2017, risultano abrogate le seguenti disposizioni:
- a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
La legge n. 92/2012 abroga la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, a decorrere dal primo gennaio 2017, una serie di lavoratori che a tutt’ oggi risultano iscrivibili, e abroga, a decorrere dalla stessa data, anche le disposizioni che prevedono gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 2, co. 71, Legge n.92/2012).
I lavoratori che a tutt’ oggi risultano iscrivibili nelle liste di mobilità, in presenza di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui sei effettivamente lavorati, compresi i periodi di ferie, festività, infortunio, gravidanza, sono potenzialmente:
- lavoratori licenziati al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, secondo la previsione contenuta nell’art. 24, legge n. 223/1991, con l’eccezione dei dirigenti, degli apprendisti e degli assunti con contratto a termine;
- lavoratori licenziati al termine della Cigs da imprese che non sono in grado di garantire l’occupazione, come indicato dall’art. 4, legge n. 223/1991;
- lavoranti a domicilio licenziati al termine di una procedura collettiva, secondo l’indirizzo espresso dal Ministero del lavoro con la nota n. 5/26855/49 Mob del 25 settembre 1993, nell’ipotesi in cui “per volontà delle parti o per lo svolgimento concreto del rapporto di lavoro a domicilio, l’elemento della precarietà nonché il rapporto stesso risulti, per l’effetto caratterizzato da una ragionevole e qualificata continuità, tale da comportare un effettivo inserimento dei lavoratori in questione nell’organizzazione aziendale”. Tutto ciò, senza fruizione dell’indennità di mobilità in quanto l’art. 9, legge n. 877/1973 non prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di trattamento integrativo salariale;
- lavoratori edili con un rapporto pregresso non inferiore a diciotto mesi, nel completamento di opere pubbliche o impianti industriali di grandi dimensioni, nelle aree ove sia accertata una grave crisi occupazionale, conseguente al mancato completamento di tali attività (art. 11, comma 2, legge n. 223/1991 e art. 6, comma 1, legge n. 236/1993) e lavoratori già in disoccupazione edile;
- lavoratori edili provenienti da Cigs con un’anzianità aziendale di almeno trentasei mesi di cui ventiquattro effettivamente prestati;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità per tutto il periodo in cui sono adibiti a tali lavorazioni;
- lavoratori frontalieri con trattamento speciale di disoccupazione, secondo la previsione contenuta nella legge n. 247/1997;
- h) lavoratori dipendenti da datori che non hanno aperto la procedura di mobilità, iscritti a seguito di apposita istanza, a condizione che sussistano le condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge n. 223/1991 e dopo che sia stata accertata la sussistenza del requisito numerico (impresa dimensionata oltre le quindici unità) e che si tratti di licenziamento per totale cessazione dell’attività aziendale.
L’ inps, con la circolare n. 137 del 2012, era già intervenuto a definire la durata degli incentivi a partire dal 1 gennaio 2017, e in particolare per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità risultano le seguenti precisazioni:
- gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016; ad esempio, non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore sarà stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016 ovvero anche se il lavoratore rimarrà titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016;
- Alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data; ad esempio, se il datore di lavoro assume il primo ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto non potrà però più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.
Per approfondimenti potete contattare l’area sindacale dell’Associazione al numero 0332 830200.