BONUS NATALE – ISTRUZIONI OPERATIVE
Il BONUS NATALE consiste in una indennità di 100 euro (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno), erogata a cura dei datori di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti reddituali e familiari.
REQUISITI: La gratifica non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e può essere erogata qualora il dipendente abbia congiuntamente i seguenti requisiti:
1.Redito complessivo:
il lavoratore deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro annuo, determinato tenendo conto anche dei:
- redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (ex art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019)
- della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica ex art. 1, D.L. n. 201/2011)
- delle mance detassate (settore Turistico)
- della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati (ex art. 44, comma 1, D.L. n. 78/ 2010; ex art. 16 D.Lgs. n. 147/2015; ex art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. n. 34/2019; ex art. 5, D.Lgs. n. 209/2023).
Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR.
2.Capienza fiscale:
il lavoratore deve avere capienza fiscale. In particolare, l’imposta lorda determinata sui redditi deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
3. Carico familiare:
Per il lavoratore dipendente basta la presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
N.B: per risultare fiscalmente a carico , è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età. |
Attenzione: il D.L n. 167/2024 stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente, il bonus Natale spetta ad uno solo di essi.
COME VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS
L’indennità viene riconosciuta dai sostituti d’imposta unitamente alla tredicesima mensilità:
- su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e/o dei figli.
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza del bonus e, qualora lo stesso risulti non spettante, provvede al relativo recupero.
Il bonus è, comunque, rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente.
In sede dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025, qualora il lavoratore:
- pur avendo diritto al bonus, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (è il caso, ad esempio, dei lavoratori domestici), ovvero
- non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio, a fronte della mancata presentazione della richiesta in tal senso),
lo stesso potrà beneficiare del bonus.
Sempre in sede di dichiarazione, potrà essere riconosciuto il bonus anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 (ai quali la tredicesima mensilità sia stata liquidata prima dell’istituzione del bonus Natale).
ISTRUZIONI OPERATIVE:
Per vedersi riconosciuto il bonus Natale, il lavoratore dipendente deve farne espressa richiesta , al proprio datore di lavoro , tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestando la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari
Con specifico riferimento al requisito familiare, è ora sufficiente dichiarare di avere almeno un figlio fiscalmente a carico, fornendo il relativo codice fiscale.
- Si allega Autodichiarazione precompilata: clicca qui
- Circolare agenzie dell’entrate: clicca qui
- Le FAQ: https://noipa.mef.gov.it/cl/bonus-natale