Bonus “ricerca e sviluppo”, chiarimenti sulla cumulabilità con altre agevolazioni
Rif. normativi: Art. 3, DL n. 145/2013; DM 27.5.2015; Risoluzione Agenzia Entrate 25.1.2017, n. 12/E
Ricordiamo che, a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (R&S) dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 (2015 – 2019), è riconosciuto, ai sensi dell’art. 3, DL n. 145/2013, un beneficio sotto forma di credito d’imposta, relativamente:
- ai costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca;
- alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti edattrezzature di laboratorio;
- alle spese relative a contratti di ricerca “extra – muros”, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative;
- spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali.
L’agevolazione spetta a condizione che:
- le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. Il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di € 5 milioni.
Il credito d’imposta è pari:
- al 25% della spesa incrementale per le spese sostenute in beni strumentali e per competenze tecniche e privative industriali;
- al 50% della spesa incrementale per le spese sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e per i contratti “extra-muros”.
La Finanziaria 2017, oltre ad estendere l’agevolazione al 2020, con “efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016” (in generale, dal 2017) ha:
- previsto il riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 50% a prescindere dalla tipologia di spesa. È stata altresì eliminata la condizione riferita al fatto che debba trattarsi di personale “altamente qualificato”;
- aumentato l’importo massimo annuo ad € 20 milioni.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Relativamente alla cumulabilità del credito d’imposta in esame, l’Agenzia, nella citata Circolare n. 5/E, ha innanzitutto evidenziato che:
- né l’art. 3, DL n. 145/2013, né l’art. 1, DL n. 70/2011 disciplinano tale aspetto;
- l’art. 9, DM 27.5.2015 prevede l’espressa cumulabilità con il credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati nel settore della ricerca ex art. 24, DL n. 83/2012, spettante per 12 mesi dall’assunzione, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione del personale.
Di conseguenza:
“il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente”.
Regole per la cumulabilità
Il riconoscimento della cumulabilità con altre agevolazioni, comporta che:
- i costi agevolabili devono essere assunti al lordo di altri contributi pubblici ed agevolazioni ricevuti;
- l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore ai costi sostenuti.
In merito, come evidenziato nella citata Risoluzione n. 66/E:
- l’imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ad uno dei periodi d’imposta agevolabili va effettuata secondo le ordinarie regole della competenza ex art. 109, TUIR, a prescindere dalle modalità di determinazione del reddito adottate dal soggetto beneficiario dell’agevolazione.
Con particolare riguardo ai costi della ricerca contrattuale, ossia commissionata a soggetti esterni, gli stessi sono considerati sostenuti alla data di ultimazione dei lavori o, in caso di SAL, alla data di accettazione da parte del committente.
I criteri utilizzati per individuare gli investimenti agevolabili operano anche ai fini dell’individuazione degli investimenti del triennio precedente.
Alla luce di ciò, per la determinazione dell’agevolazione spettante, in presenza di altri benefici fruiti, è necessario raggruppare gli investimenti per categorie considerando, quale costo rilevante, il costo di competenza del periodo, al lordo del contributo ricevuto per il medesimo costo.
Ciò anche nell’ipotesi in cui il contributo sia pari all’intero costo sostenuto. La medesima modalità va utilizzata anche con riferimento agli investimenti rilevanti ai fini del calcolo della media di raffronto. L’incidenza del contributo ricevuto rispetto ai costi sostenuti va valutata per singole categorie di costi ammissibili e non con riferimento a specifici progetti di ricerca.
Va infine evidenziato che l’agevolazione in esame non rileva ai fini:
- del calcolo degli aiuti de minimis;
- del rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione 27.6.2014, n. 2014/C198/01.
Cumulabilità con i contributi comunitari
La questione della cumulabilità del credito d’imposta R&S con i contributi comunitari e, in particolare, con quelli erogati nell’ambito del programma comunitario “Horizon 2000”, si pone in linea generale, come evidenziato dall’Agenzia nella Risoluzione n. 12/E in esame, con riguardo ai sovvenzionamenti dei costi “diretti”, mentre non interessa i contributi ricevuti per i costi “indiretti”.
Costi diretti: costi relativi al personale, di subappalto e per la fornitura del sostegno finanziario a terzi, per l’acquisto di attrezzature durevoli e materiali di consumo nonché spese di viaggio e relative indennità di soggiorno si può porre “un’eventuale «problema di cumulo»”, nella misura in cui detti costi siano, in tutto o in parte, agevolabili con il riconoscimento del credito d’imposta R&S.
Costi indiretti: costi di struttura e supporto di natura amministrativa, tecnica e logistica, “che investono in modo trasversale l’operatività e le attività del beneficiario e che quindi non possono essere direttamente attribuite al progetto”, quali i canoni di locazione, le spese per acqua, elettricità, gas, le spese postali e telefoniche, i costi di manutenzione e assicurazione, i costi di comunicazione e connessione, i costi per i servizi di tipo amministrativo / legale, “probabilmente” non sorgono problemi di cumulabilità, posto che detti costi “in linea di massima sovvenzionano costi non ammissibili al credito di imposta”.
Stante il diverso trattamento delle 2 tipologie di costi, è pertanto necessario:
- individuare prioritariamente i costi riferibili alle categorie di investimenti ammissibili, considerando, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta R&S l’importo degli stessi al lordo dei contributi correlati;
- calcolare il credito d’imposta R&S teoricamente spettante, “non sterilizzato dei costi comuni ai due incentivi”;
- verificare che la somma dell’importo dei contributi UE riferibili ai costi ammissibili e del credito d’imposta R&S teoricamente spettante non risulti superiore ai costi ammissibili di competenza del periodo d’imposta per il quale il contribuente intende fruire dell’agevolazione.
Qualora detta somma sia pari / inferiore ai costi ammissibili, il credito d’imposta spetta per l’intero importo calcolato.
Per ulteriori informazioni contattate direttamente l’Ufficio Agevolazioni dell’Associazione allo 0332 830200.