Chiarimenti del Ministero in merito allo scarico dell’acqua di condensa delle caldaie riscaldanti
Il Ministero dell’Ambiente, in risposta ad una serie di quesiti ha chiarito diversi aspetti relativi allo scarico delle condense derivanti dalle caldaie per il riscaldamento domestico. In particolare, questi scarichi rientrano nella definizione di “acque reflue domestiche”.
Innanzitutto il Ministero ha definito “acque reflue domestiche” le acque di condensa delle caldaie a condensazione ad uso domestico sia da sole, che in miscela con “le acque fecali derivanti dal metabolismo umano” chiarendo pertanto che lo scarico della sola condensa costituisce uno scarico di acque reflue domestiche, mentre lo scarico del miscuglio di condensa ed acque meteoriche viene definito come uno scarico di acque reflue urbane.
In merito agli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie il Ministero Ambiente ha specificato che sono sempre ammessi (art. 107, comma 2, D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale) “purché osservino i regolamenti emessi dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dal rispettivo Ente di governo dell’ambito”. Questi regolamenti potranno contenere la prescrizione che “laddove la fognatura sia di tipo ‘separato’, tutte le acque reflue domestiche siano convogliate con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete ‘nera’ con il divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori”.
Si tratta di una notevole semplificazione in quanto viene acclarato che la condensa non aggiunge particolari ed ulteriori criticità ai reflui.
Inoltre, quando per “scarico in pozzetti interrati, circondati da materiali neutralizzanti” si fa riferimento ad uno scarico negli strati superficiali del sottosuolo, si applica quanto prescritto dall’art. 103 del già citato D.Lgs. 152/2006 che prevede generalmente il divieto di scarico. La deroga a questo divieto (comma 1, lett. a) dell’art. 103) comunque “consente gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (…) per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti ed edifici isolati”.
Il fatto di aver assimilato lo scarico nel pozzetto interrato allo scarico per i reflui domestici consente alle imprese installatrici di avere un’ulteriore soluzione al problema.
Infine, il Ministero dell’Ambiente chiarisce che per definire i valori limite di emissione degli scarichi (v. art. 101, comma 3) il punto di riferimento del campionamento va posizionato “immediatamente a monte della immissione dello scarico nel recapito, qualunque esso sia”, intendendo con questo acque, fognature, suolo e sottosuolo. Ciò significa che i valori di emissione degli scarichi previsti dal D.Lgs. 152/2006 non devono essere misurati all’uscita dell’impianto domestico, ma all’uscita del collettore.