CIRCOLARE MINISTERIALE – LAVORATORI FRAGILI
Circolare ministeriale sulla sorveglianza sanitaria anti-Covid nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
Il Ministero del Lavoro e della Salute ha emanato, il 4 settembre 2020 una Circolare congiunta sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro sul contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 (l’influenza Covid-19), con particolare riguardo ai lavoratori fragili.
Tali soggetti hanno infatti il diritto di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di misure specifiche, in presenza di patologie preesistenti come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, previa documentazione medica.
Non ci sono però automatismi: non basta essere over 55 per essere esentati. Non è rilevabile, secondo la Circolare, alcun legame automatico tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e l’eventuale condizione di fragilità.
Il punto chiave è piuttosto la comorbilità, che significa patologie messe particolarmente a rischio dalle conseguenze di una infezione da Coronavirus.
In pratica, alla luce dei dati sull’andamento di contagi e decessi (citati nella Circolare), il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni di salute rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero causare, in caso di contagio, «un esito più grave o infausto».
Modalità operative:
Il datore di lavoro deve fornire al medico competente tutte le informazioni su mansioni, postazione e ambiente di lavoro, nonché sulle misure di prevenzione adottate, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
La Circolare spiega come devono essere effettuate le visite mediche e come deve essere valutato il giudizio medico-legale ai fini dell’esenzione dal lavoro per le fasce a rischio.
Spetta poi al medico competente verificare eventuale condizione di fragilità, una volta valutate anche le mansioni di lavoro, in base alle quali si dovrà esprimere un giudizio di idoneità e certificare la situazione di fragilità, fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore.
Casistiche:
La verifica di eventuale non idoneità temporanea è fornita sulla base di un insieme di fattori:
- età, comorbilità (tra rischio di contagio e patologie preesistenti),
- condizioni di lavoro che non consentono alternative. come ad esempio, lo smart working.
Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita.
Nel momento in cui il lavoratore risultasse temporaneamente non idoneo a svolgere le mansioni ordinarie (neppure in smart working o con diverse modalità operative), sarà l’azienda a dover provvedere al corretto trattamento a tutela del lavoratore, se possibile assegnandolo a mansioni equivalenti (o inferiori) garantendo la retribuzione corrispondente alle mansioni di provenienza.
Se neppure questa strada è percorribile può scattare la malattia
Allegato:Circolare Ministeriale