CONAI: NUOVA PROCEDURA DI RIMBORSO (EX POST) GENERATI DA AUTOPRODUZIONE DI IMBALLAGGI (SFRIDI)

Si riporta una circolare di CONAI in merito ad una Nuova procedura di rimborso (ex post) riservata ad alcuni casi di sfridi (di materie prime/semilavorati) generati da autoproduzione di imballaggi dall’1.1.2022 e già assoggettati al Contributo ambientale Conai.

Si ricorda che secondo le vigenti regole generali consortili, il Contributo ambientale Conai (di seguito CAC) si applica al momento della cosiddetta “prima cessione” (vale a dire il trasferimento dall’ultimo produttore o commerciante al primo utilizzatore effettivo dell’imballaggio/materiale di imballaggio) tenendo conto del peso dell’imballaggio finito o della materia prima/semilavorato trasferiti all’utilizzatore che, in quest’ultimo caso invece, “autoproduce” l’imballaggio per confezionare le proprie merci.

Ne deriva che il CAC viene riconosciuto dall’autoproduttore [1] anche sulla parte di sfridi generati dalla trasformazione in imballaggio finito della materia prima o del semilavorato acquistato. Tale meccanismo operativo è da collocarsi in un più ampio contesto di semplificazioni procedurali nell’applicazione, dichiarazione e versamento del CAC, valido fin dall’avvio del sistema consortile per ridurre i pesi amministrativi e organizzativi a carico delle imprese.

A seguito di alcune sollecitazioni pervenute da aziende, anche per il tramite delle associazioni di categoria di riferimento, il Gruppo di Lavoro Semplificazione del Consorzio, su incarico del Consiglio di Amministrazione del CONAI, ha svolto articolate ed approfondite analisi in merito alle varie realtà operative riguardanti il fenomeno dell’autoproduzione di imballaggi, coinvolgendo diversi soggetti, tra cui associazioni, imprese, consorzi di filiera, in possesso di dati e informazioni utili.

In base agli elementi acquisiti dal Gruppo di Lavoro e su proposta dello stesso, il Consiglio di Amministrazione, […], ha deliberato a favore di una maggiore equità contributiva tra utilizzatore e autoproduttore di imballaggi introducendo, per le imprese che autoproducono imballaggi per il confezionamento delle proprie merci, nuove regole a partire dal 1° gennaio 2022, con i limiti e le condizioni di seguito specificate.

 

NUOVA PROCEDURA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022

La nuova procedura è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell’imballaggio, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall’autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi.

 

La stessa procedura non riguarda conseguentemente gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

 

MODALITA’ E TERMINI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA

La richiesta di rimborso del Consorziato:

  • dovrà essere presentata mediante una specifica modulistica [2], entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello solare di riferimento del rimborso. Le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante;
  • deve essere anticipata al CONAI con una comunicazione specifica, entro il 30/9 dell’anno precedente (a quello per il quale intende chiedere il rimborso), con una stima delle quantità/tipologie di imballaggi autoprodotti e delle quantità dei relativi sfridi (vgs. Allegato 1). Per il primo anno di decorrenza della procedura (2022), il termine per l’invio della comunicazione preventiva è stato prorogato al 31/12/2021.

Alla suddetta comunicazione preventiva deve essere allegata una relazione peritale (da intendersi, nel caso di specie, come un documento tecnico e non una perizia giurata) con la descrizione dei criteri di stima degli sfridi e altri dettagli sul flusso di autoproduzione di imballaggi. Nella stessa relazione devono essere fornite specifiche informazioni circa la gestione a fine vita degli sfridi. La relazione peritale deve essere allegata solo il primo anno o in caso di successive sostanziali variazioni riguardanti i flussi di imballaggi autoprodotti e/o il processo industriale di autoproduzione.

 

CONDIZIONI E PARAMETRI

  • l’importo minimo è fissato in 200 Euro per materiale, al di sotto del quale il CONAI non riconoscerà il rimborso;
  • la soglia massima di sfridi è fissata al 10% del peso delle materie prime/semilavorati (già assoggettati al CAC) impiegati per l’autoproduzione di imballaggi, per ciascun materiale. Pertanto, il CONAI non riconoscerà il rimborso sulla quota di sfridi eventualmente eccedente il 10%;
  • è prevista una validazione e un’analisi di congruità da parte del CONAI dei dati risultanti dalla richiesta di rimborso. In particolare, per i rimborsi con un importo annuo superiore a 10.000 [3] Euro, il relativo riconoscimento è subordinato ad un’analisi contabile affidata ai revisori scelti dal Consorziato in base ad una lista di revisori proposta dal CONAI stesso; i costi dell’audit saranno a carico del Consorziato che ha richiesto il rimborso. Per i rimborsi di importo fino a 10.000 [4] Euro, il CONAI potrà eseguire controlli di congruità anche successivamente al riconoscimento dei rimborsi medesimi.

 

Il CONAI si riserva la possibilità, per gli anni successivi, di rivalutare o rimodulare la procedura stessa anche in funzione di eventuali segnalazioni da parte delle aziende interessate nell’applicazione della presente circolare.

 

In allegato il modulo di

 

Per eventuali approfondimenti, si ricorda il numero verde 800337799 o potete contattarci in associazione.

 

[1] Impresa che acquista materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare e/o riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio) – vgs. Guida CONAI 2021, Volume 1, Terminologia.

[2] Il modulo per la richiesta di rimborso sarà reso disponibile in tempo utile per la rispettiva scadenza.

[3] Intesi come totale dei contributi ambientali richiesti a rimborso anche se ottenuti dalla somma di più materiali.

[4] Vedi nota precedente.