CONAI: NUOVI OBBLIGHI DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI E DEROGHE PREVISTE DAL DECRETO MILLE PROROGHE

Si comunica che le recenti novità normative hanno reso obbligatoria l’etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia.

Il D.Lgs 116/2020 ha operato numerosi e importanti modifiche alla parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

L’art. 3, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 2020 ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

Nel dettaglio, una delle modifiche impone che, dal 26 settembre 2020, tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati, secondo le modalità stabilite dalle norme Uni applicabili, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi. Diventa, altresì, obbligatoria l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio sulla base della Decisione 97/129/CE.

In particolare i contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguono a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio. Infatti:

  • se l’imballaggio è destinato al consumatore finale, i contenuti previsti per obbligo riguardano:
    • la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, e
    • le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”).
  • se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulle raccolta.

Scopo dell’etichettatura ambientale

Per il consumatore: l’etichetta ambientale, comunicando l’impatto ambientale del prodotto in maniera intuitiva e di facile comprensione, promuove il consumo responsabile permettendo ai consumatori di scegliere prodotti più rispettosi per l’ambiente e migliora la loro conoscenza riguardo le tematiche ambientali.

Per i produttori: l’etichetta ambientale costituisce uno strumento di comunicazione ambientale valido nei confronti dei consumatori e dei distributori. Il consumatore può immediatamente comprendere l’impatto ambientale del prodotto, semplicemente osservando la posizione dell’indicatore sulla scala ed il valore numerico, comparare prodotti simili o diversi ma con la stessa funzione, ed effettuare scelte consapevoli. L’etichetta incontra le esigenze dei distributori. I principali attori della grande distribuzione sono sempre più attenti alle problematiche ambientali, e chiedono un impegno crescente ai propri fornitori. L’etichetta può essere dunque destinata non solo al prodotto finale, ma può essere utilizzata anche all’interno dei rapporti fornitore-cliente nel comparto B2B. L’etichetta apre la strada ad un dialogo continuo tra produttori, distributori e fornitori. Infine, l’etichetta ambientale contribuisce a migliorare la prestazione ambientale di prodotto: l’etichetta è il prodotto finale di una serie di complesse e dettagliate analisi effettuate lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. L’etichetta non è solo comunicazione: è il frutto dell’impegno dell’azienda nel suo percorso di gestione delle criticità ambientali.

Riportiamo in allegato la guida completa di CONAI con le indicazioni per il rispetto delle regole previste.

Inoltre, è disponibile un Tool online (E-tichetta) preparato da Conai, fruibile direttamente dalle imprese, per creare in autonomia un’etichetta ambientale conforme ai riferimenti normativi esistenti.

Il decreto milleproroghe 2021 e la sospensione parziale dell’obbligo

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”.

Il comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”

 Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

Il decreto legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.

 Il decreto quindi, non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020.

Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

 L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.