CONGEDI PARENTALI

D.LGS. n. 105 DEL 30/06/2022

Tutto quello che occorre sapere circa le novità introdotte dall’ultimo Decreto Legislativo in materia di congedi parentali.

 

Dal 13 agosto 2022 è entrato in vigore il nuovo sistema dei congedi parentali, maternità e paternità per i genitori lavoratori dipendenti e autonomi, previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2022.

Di seguito riportiamo le novità introdotte.

CONGEDO PATERNITA’

Il Decreto prevede l’introduzione di  10 giorni lavorativi  (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) di congedo obbligatorio per i padri.

Il diritto viene attivato attraverso una comunicazione scritta inviata al datore di lavoro, con un anticipo non inferiore ai cinque giorni, in relazione all’evento nascita e sulla base della data presunta del parto, con l’indicazione del giorno o dei giorni nei quali intende usufruire del congedo.

Il dipendente potrà astenersi dal lavoro dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, La norma fa salvi eventuali trattamenti di miglior favore (che già ci sono in diversi contesti aziendali) previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello. Il congedo è fruibile, nello stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni a casa è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

CONGEDI PARENTALI

Anche alla disciplina dei congedi parentali, c.d. astensione facoltativa, vengono apportate importanti novità, inerenti in particolar modo alla durata complessiva del diritto che viene estesa sia con riguardo alla durata temporale dell’astensione dall’attività lavorativa, sia con riguardo all’età del bambino.

In particolare:

  • alla  madre e al padre , fino al  dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di  3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; 
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un  ulteriore periodo  indennizzabile della durata complessiva di  3 mesi , per un  periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi  (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

 Al genitore solo , sono riconosciuti  11 mesi  (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui  9 mesi  (e non più 6 mesi) sono  indennizzabili al 30 per cento  della retribuzione. La normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Con apposito Messaggio 4 agosto 2022, n. 3066, l’INPS ha specificato che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici che saranno oggetto di ulteriore Messaggio da parte dell’Ente, contenente le indicazioni operative, è possibile per i lavoratori genitori, presentare domanda con richiesta di fruizione del congedo al proprio datore di lavoro, regolarizzando in un momento successivo la propria posizione tramite domanda all’INPS, mediante procedura telematica dedicata.

CONGEDO STRAORDINARIO

Sono state introdotte nuove regole anche con riferimento al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, per i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, i quali potranno accedere alle nuove misure così come modificate.

In particolare, viene introdotta la possibilità per il “convivente di fatto” di cui all’art. 1, comma 36, legge n.76/2016, di accedere alle misure previste del congedo straordinario, per fornire assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, in via alternata ed equiparando la posizione, in ordine di priorità, a quella del coniuge convivente e della parte dell’unione civile.

Inoltre, così come chiarito anche dall’INPS con apposito Messaggio n. 3096/2022, la possibilità di fruire del congedo straordinario spetta anche nel caso in cui la convivenza, normativamente prevista, sia stata instaurata in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di congedo e purché sia mantenuta per tutta la durata della fruizione prevista.

PERMESSI ART. 33, LEGGE 104/1992

È stato riformulato anche il comma 3, art. 33, legge 104/1992, eliminando il principio del “referente unico” per l’assistenza al familiare con disabilità grave, come già previsto dalla disciplina per i genitori in caso di assistenza al figlio disabile, in linea con la natura del rapporto di assistenza in funzione del ruolo svolto.

Sarà pertanto possibile fermo restando l’utilizzo alternato e comunque il limite massimo complessivo di 3 giorni al mese, per più lavoratori aventi diritto richiedere l’autorizzazione per accedere alla fruizione dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per assistere la stessa persona con disabilità grave, distribuendo in tal modo il carico di cura.