CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ RECUPERO SGRAVIO PER CONTRATTI ATTIVATI AL 30.11.2020
Le imprese che al 30 novembre 2020 hanno stipulato un contratto di solidarietà accompagnato da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), o che hanno avuto tali contratti in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, possono recuperare lo sgravio contributivo del 35%.
Lo precisa l’Inps con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022 con cui fornisce indicazioni e istruzioni per accedere allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà previsto dall’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, per le sole imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021.
La riduzione è riconosciuta per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore ai 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore, dovuta sugli stipendi corrisposti ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W“, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”
I datori che operano con il sistema Uniemens per poter esporre le quote di sgravio spettanti devono valorizzare i seguenti elementi all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> :
- nell’elemento <CausaleACredito>, il codice “L983”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.