COVID19: NUOVE RESTRIZIONI PREVISTE DAL DPCM 3 NOVEMBRE 2020
Si comunica che da venerdì 6 novembre entreranno in vigore le norme previste dal DPCM fino al 3 dicembre 2020.
Nel nuovo DPCM si prevedono obblighi diversi in base agli scenari previsti dal livello di rischio nelle varie aree d’Italia.
Le restrizioni via via più stringenti sono sulla base di 21 parametri tra cui i posti letto negli ospedali e l’indice Rt.
Il meccanismo sulla base del quale verrà assegnata alle Regioni l’appartenenza all’una o all’altro scenario è semiautomatico. È vero, dunque, che alla base ci saranno i 21 parametri oggettivi con i quali verrà monitorata la situazione, ma centrale rimane il ruolo del Ministro della Salute che avrà il compito di adottare le ordinanze d’intesa con i Presidenti delle Regioni. Potranno essere previste anche esenzioni nell’applicazione di uno o più misure restrittive e anche per singole porzioni di territorio regionale.
I provvedimenti verranno comunque valutati di settimana in settimana e l’assegnazione di una zona ad una Regione avrà durata minima di 15 giorni.
Negli scenari di rischio elevato o massimo previsti nel decreto non sono presenti restrizioni alle attività produttive. Rimane l’obbligo di uso della mascherina sia al chiuso che all’aperto e dell’utilizzo dell’autocertificazione per gli spostamenti negli orari notturni o, nello scenario elevato o massimo, nell’intera giornata.
Di seguito i contenuti del nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella notte di martedì 3 novembre:
(area gialla)
- Spostamenti motivati dalle 22 alle 5. In questa fascia oraria ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza. Per uscire di casa bisognerà essere muniti di autocertificazione.
- Chiusura dei musei e delle mostre, che si aggiungono dunque ai cinema e ai teatri.
- Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni).
- Nelle giornate festive e prefestive chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
- Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.
- Chiusura di bar e ristoranti alle 18 (ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica).
- Chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.
Di seguito gli obblighi e le restrizioni maggiori per scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto:
(area arancione)
Alle Regioni che rientrano in questo scenario oltre alle restrizioni minime previste, si applicano misure ancor più stringenti come le seguenti:
- Vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza). Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza.
- Vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.
- Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.
Di seguito gli obblighi e le restrizioni maggiori per scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto:
(area rossa)
In questo scenario rientrano le Regioni che si collocano nello scenario peggiore e di massima gravità.
- Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso. Ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze. E, dunque, per motivi di lavoro, salute e urgenza. Occorre essere sempre muniti di autocertificazione.
- Chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari.
- Chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 22.
- Sospese le attività sportive, anche quelle svolte nei centri sportivi all’aperto.
- Consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina. Consentito anche lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
- Attività scolastica in presenza solo per la scuola dell’infanzia, elementare e prima media.
Regione Lombardia
L’Ordinanza del Ministro della Salute (Ordinanza_Ministero_Salute) colloca la Lombardia fra le regioni in ‘area rossa’
E quindi:
- vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all’interno dello stesso (anche all’interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’ALLEGATO 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.
- chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’ALLEGATO 24 del DCPM.
- didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;
- Tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
- Sospesa le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP.
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Le misure saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni a partire da tale data.
Si raccomanda sempre l’applicazione e il rispetto delle regole del protocollo condiviso.
L’associazione è a disposizione per un supporto nell’aggiornamento o redazione del protocollo aziendale.