CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI: ESTESI PER OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
Nell’ambito del “Decreto Aiuti-ter” è stata disposta l’estensione temporale dei contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, finalizzati a contrastare l’aumento del costo dei prodotti energetici e del carburante.
In particolare, l’agevolazione spettante:
- alle imprese energivore / non energivore, gasivore / non gasivore, è riconosciuta anche per le spese sostenute per l’energia elettrica / gas naturale consumati a ottobre / novembre 2022;
- alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, è riconosciuta anche per la spesa per l’acquisto di carburante sostenuta nel quarto trimestre 2022.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli specifici codici tributo per l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta in esame.
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Il Legislatore, nell’ambito del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, a fronte del perdurare dell’aumento dei prezzi del settore energetico, ha previsto l’estensione e l’incremento delle agevolazioni già riconosciute per il primo, secondo e terzo trimestre.
In particolare, per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 il credito d’imposta:
- spetta rispettivamente nella misura del 40% e 30% delle spese sostenute da parte delle imprese “energivore” / “non energivore” (art. 1, commi 1 e 3). Per le imprese “energivore” il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e auto consumato energia a ottobre e novembre 2022;
- spetta nella misura del 40% delle spese sostenute da parte delle imprese “gasivore” / “non gasivore” (art. 1, commi 2 e 4).
È altresì esteso al quarto trimestre 2022 il bonus carburante per le imprese agricole / della pesca, con inclusione dei costi relativi al riscaldamento di serre / allevamenti.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DEL CREDITO D’IMPOSTA
Quest’ultime agevolazioni in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) entro il 31.3.2023.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 30.9.2022, n. 54/E ha istituito i seguenti codici.
Si rammenta che ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta in esame, non operano i seguenti limiti:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
il credito d’imposta:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
CEDIBILITÀ DEL CREDITO D’IMPOSTA
L’impresa beneficiaria può cedere il credito d’imposta spettante, solo per intero, entro il 31.3.2023,
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.
Va evidenziato che in generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.
L’utilizzo parziale dei crediti d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta, a seguito della cessione dello stesso, devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.) o ad un responsabile CAF imprese.
Riepilogando tutti i crediti d’imposta energetici istituiti:
Per quanto riguarda l’obbligo imposto alle società venditrici di energia di inviare ai propri clienti i conteggi relativi ai crediti d’imposta, segnaliamo che l’ARERA ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione con le informazioni funzionali a ottenere il credito d’imposta.
In particolare, la richiesta di chiarimento pervenuta all’Autorità chiedeva se, a fronte di richieste di imprese a venditori pervenute a questi ultimi successivamente al 29 agosto [sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta], il venditore sia ancora obbligato a inviare la suddetta comunicazione prevista dal DL Aiuti, i cui contenuti minimi sono stati fissati dall’Autorità, la quale ha anche il compito di sanzionare le violazioni della disposizione di legge in commento.
L’autorità ha dunque chiarito che con la Delibera n. 373/2022 si sono introdotti i contenuti minimi della comunicazione (in attuazione dell’art. 2, comma 3bis del DL Aiuti), in materia di credito d’imposta, che il venditore era tenuto a inviare entro il 29 agosto alle imprese richiedenti, rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina.
Alla luce del fatto che il DL Aiuti non ha previsto un termine entro il quale l’impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore, lo stesso termine per la comunicazione da parte del venditore appare posto a tutela delle esigenze dell’impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per ottenere il credito d’imposta (il cui termine ultimo scade il 31 dicembre 2022).
L’Autorità chiarisce dunque infine che i venditori sono tenuti alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente al 29 agosto, tenuti conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l’impresa alla richiesta del credito d’imposta.