CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0: AUMENTATO AL 50%

Per effetto del decreto Aiuti, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022, le imprese possono fruire di un credito di imposta rafforzato.

La misura più elevata si applica anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, disciplinato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1058, 1058-bis e 1058-ter, legge n. 178/2020), tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi funzionali ai processi di trasformazione 4.0, ricompresi nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), come integrato dall’art. 1, c. 32, legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

In sintesi, rientrano tra i beni agevolabili:

  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni ammissibili mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

CONTRIBUTO

Per effetto del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 21), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), l’aliquota del credito di imposta è aumentata dal 20% al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Le imprese devono:

  • conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  • indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative. L’eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. La dicitura della norma agevolativa deve essere inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 270 del 18 maggio 2022);
  • produrre o una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell’elenco di cui all’Allegato B alla legge di bilancio 2017 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni con costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, ANCHE SE PER NOI RESTA FORTEMENTE CONSIGLIATA UNA PERIZIA DI PARTE TERZA!

 

Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero una comunicazione.

Per gli investimenti effettuali nel 2022, il modello di comunicazione deve essere trasmesso (in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it) entro il 30 novembre 2023.

QUESTO è L’UNICO ADEMPIMENTO SULLA MISURA.