Criteri di concessione della Cassa Integrazione Ordinaria
In attuazione alle previsione del D.Lgs. n. 148/2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il decreto in cui sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria. La Cigo è concessa, dal 1° gennaio 2016 dalla sede Inps territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti causali:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. La situazione di crisi aziendale non è imputabile all’impresa o ai lavoratori se è involontaria e non riconducibile ad imperizia o negligenza delle parti;
- situazioni temporanee di mercato.
La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono se al momento della presentazione della domanda di Cigo è prevedibile che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. A tal fine, l’impresa presenta una relazione tecnica (resa ai sensi dell’articolo 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con cui:
- documenta le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere comprovati da documentazione inerente alla solidità finanziaria dell’impresa, da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, nuove acquisizioni di ordini, partecipazione qualificata a gare di appalto, analisi delle ciclicità delle crisi, Cigo già concessa.
Nella fase di esame della domanda, l’istituto esamina la particolare congiuntura negativa inerente alla singola impresa ed eventualmente al contesto economico – produttivo in cui l’impresa opera. Tali elementi sono esaminati nel momento in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo di integrazione salariale ordinaria richiesta.
Nel decreto vengono, inoltre, individuate le singole casistiche che integrano le causali Cigo rispetto alle quali l’impresa è tenuta a documentare, nella relazione tecnica, gli elementi a sostegno della richiesta di intervento (artt. 3-9).
Il decreto è in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il testo completo è disponibile di seguito:
Decreto ministeriale 15 aprile n. 95442