DECRETO AIUTI-BIS: LIMITE DI ESENZIONE DEI BENEFIT A 600€
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’erogazione, in fringe benefit, dei 600 euro previsti dall’articolo 12, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 cd. decreto “Aiuti-bis” (nostra circolare Notiziario n. 32 del 05/09/2022) .
Nella circolare l’Agenzia delle Entrate si sofferma sui diversi ambiti di applicazione dell’incremento del limite per i fringe benefit:
- ambito soggettivo;
- ambito oggettivo;
- rapporti con il bonus carburante.
Per quel che riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, l’Agenzia ritiene che, in assenza di ulteriori limiti soggettivi, possano beneficiare della misura introdotta dal Decreto Aiuti bis tutti i lavoratori già individuati dalle regole generali stabilite dal TUIR (art. 51, comma 3).
Si tratta, dunque, dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo , invece, l’Agenzia ribadisce che esclusivamente per l’anno di imposta 2022:
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas;
- il limite massimo è innalzato da 258,23 a 600,00 euro.
A questo proposito, l’Agenzia evidenzia come le bollette debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente oppure dal coniuge o dai suoi familiari purché ne sostengano effettivamente le spese.
Inoltre, sono considerate utenze domestiche anche quelle:
- intestate al condominio e che vengono ripartite fra i condomini;
- intestate al proprietario dell’immobile (locatore) ma addebitate in forma analitica e non forfetario al lavoratore (locatario).
In ogni caso, per evitare che si possa fruire più volte del beneficio per le stesse spese, il datore di lavoro sarà tenuto ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in modo da attestare che non sia stato già chiesto il rimborso, totale o parziale, non solo presso lo stesso datore di lavoro ma anche presso altri.
In ordine alla tassazione dei benefit in caso di superamento del limite stabilito dal Decreto Aiuti bis, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la deroga introdotta per il 2022 riguarda solamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit previste in favore del lavoratore, senza dunque andare a modificare il regime di tassazione previsto per il superamento dei limiti.
Pertanto, nel caso in cui il valore dovesse risultare superiore al limite dei 600 euro, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al tale limite.
Infine, per quanto riguarda il rapporto dell’agevolazione in questione con il bonus carburante , l’Agenzia chiarisce come queste siano due misure autonome e separate.
Pertanto, ai fini dell’esenzione dall’imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere il valore di 200 euro per uno o più bonus benzina e quello di 600 euro per tutti gli altri (compresi ulteriori buoni benzina).
Se il valore dei beni ceduti supera i due limiti (distinti tra loro) di 200 e 600 euro, ciascuno di loro sarà tassato secondo il regime ordinario.