DECRETO DIGNITA’

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 161 del 13 luglio 2018 il Decreto Legge n. 87 c.d. Decreto Dignità.

Il Decreto è entrato in vigore il 14 luglio 2018 (il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e prevede i seguenti interventi.

CONTRATTI A TERMINE
Il Decreto prevede al Titolo 1 le “Misure per il contrasto al precariato”.

L’articolo 1 cambia la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, modificando il Jobs Act per i contratti a termine (D.Lgs. 81/2015).

Il nuovo contratto a termine avrà le seguenti caratteristiche:

  1. Il limite massimo di durata dei contratti si riduce da 36 a 24 mesi.
  2. Il primo contratto a termine potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale.
  3. Dopo i primi 12 mesi “acausali”, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con obbligo di indicare la causale. E’ possibile stipulare subito un contratto di 24 mesi se viene prevista da subito la causale.
  4. Le causali del contratto possono essere le seguenti :
  5. temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro o per esigenze sostitutive;
  6. connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  7. relative alle attività stagionali e a picchi di attività.
  8. Il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4, alla quinta proroga il contratto si intende a tempo indeterminato.
  9. I contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato.
  10. Il contratto potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data (14 luglio 2018).

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Al contratto di somministrazione a tempo determinato si applicano le stesse norme specificate sopra per il contratto a termine.

 

LICENZIAMENTI
Modifiche sostanziali anche sui licenziamenti nei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (D. Lgs. 23/2015)

Nel caso in cui risulti accertato che non ricorrono gli estremi di licenziamento per :

  • giustificato motivo oggettivo
  • giustificato motivo soggettivo
  • giusta causa

l’indennità spettante al lavoratore, sale da un minimo di 6 (prima era 4) ad un massimo di 36 mensilità (in precedenza erano 24).

 

DELOCALIZZAZIONE
Nel Decreto sono contenute misure che interessano la delocalizzazione delle attività produttive dopo aver fruito di incentivi pubblici.

All’art. 5 comma 1 il Decreto prevede che le imprese, italiane e estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso, ovvero un’attività analoga o una loro parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.

L’impresa beneficiaria di aiuti di Stato che delocalizza dovrà inoltre pagare delle sanzioni pecunarie pari ad un importo da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito.

I tempi e le modalità per il controllo e per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza saranno definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti.

Ai fini del Decreto per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento.

 

SEMPLIFICAZIONE FISCALE
In tema di semplificazione il decreto dignità introduce:

  1. misure di revisione del redditometro
  2. rinvio della scadenza per l’invio dei dati dello spesometro (i dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018 slittano al 28 febbraio 2019)
  3. abolizione dello split payment per i professionisti.