Egitto: nuove norme e restrizioni all’importazione e ai pagamenti
A seguito dell’entrata in vigore dei decreti n. 992 del 30/12/2015 e n. 43 del 16/01/2016, adottati dal Governo egiziano su proposta del Ministero dell’Industria, sono state introdotte nuove norme e limitazioni per regolare le importazioni egiziane e le movimentazioni finanziarie.
Registrazione prodotti
A partire dal 1 marzo 2016 è stato istituito un registro delle imprese autorizzate ad esportare prodotti in Egitto.
Pertanto, le aziende straniere che volessero mettere in circolazione sul mercato egiziano alcune categorie di prodotti dovranno necessariamente essere registrate in tale registro.
Sono sottoposte a questa normativa principalmente aziende esportatrici di prodotti destinati alla vendita al dettaglio come:
- latte e latticini, cioccolato e alimenti contenenti cacao, frutta secca e succhi di frutta, oli, dolci e prodotti da forno, acqua;
- cosmetici, saponi,cartaigienica,pannolini, asciugamani, prodotti per la cura dentale;
- accessori per il bagno come vasche,lavandini;
- accessori per la cucina come stoviglie e posate;
- dispositivi di illuminazione;
- elettrodomestici e mobili;
- biciclette e moto;
- orologi;
- giocattoli;
- prodotti tessili e calzaturieri;
- rivestimenti per pavimenti, inferriate, vetreria, mattonelle e piastrelle.
La registrazioneavviene attraverso il GOIEC (General Organization for Import & Export Control) e può essere presentata online al sito www.goeic.gov.eg, allegando tutta la documentazione richiesta.
Documenti richiesti per la registrazione di un’impresa:
- copia della licenza d’esercizio,
- certificato dello stato giuridico dell’impresa e del prodotto fabbricato,
- certificato del controllo di qualità all’interno dell’impresa (deve obbligatoriamente essere prodotto da ILAC o IAD oppure da un organismo di revisione riconosciuto dal Ministero del commercio egiziano).
Documenti richiesti per la registrazione del marchio:
- ricevuta di registrazione del marchio,
- lista di tutti i prodotti registrati sotto questo marchio,
- certificato per il controllo della qualità dei prodotti venduti sotto il marchio (deve essere sempre emesso da ILAC o IAF oppure da un organismo di revisione riconosciuto dal Ministero del commercio egiziano).
E’ inoltre stabilito che la documentazione da produrre sia vistata dalle Camere di commercio e presentata al visto dell’Ambasciata egiziana.
Il GOIEC mettea disposizione un call center operativo da Domenica a Giovedì dalle 8.00 alle 13.00 (ora italiana), orario in cui sono disponibili operatori con i quali è possibile parlare in lingua inglese.
Pagamenti
In merito all’aspetto pagamenti le misure principali sono le seguenti:
- Le Banche Egiziane potranno effettuare i pagamenti internazionali esclusivamente in presenza della documentazione utile allo sdoganamento, non più fornita dai clienti importatori, bensì dagli istituti di credito stranieri sui quali l’operazione è appoggiata. Sono esclusi quindi i pagamenti anticipati prima della spedizione.
- L’Importatore Egiziano non potrà più richiedere (con alcune eccezioni per determinati prodotti, quali medicinali, vaccini e latte per bambini) il finanziamento della lettera di credito da parte della Banca; dovrà, all’emissione della L/C, offrire una garanzia collaterale per il 100% del valore (prima era del 50%).
Documentazione
- Tutti i documenti originali (Fattura vistata, CO, EUR1, BL) devono essere inviati allo Shipper per la negoziazione tra banche.
- Le banche egiziane dovranno convalidare il valore merce alla Dogana egiziana perché questa completi lo sdoganamento Import.
- Se la spedizione prevede HBL (House Airway Bill – documento di ricevuta per trasporto aereo) , questa non potrà più essere Express ma tassativamente Originale.
- Se la MBL (Master Bill of Lading – documento di trasporto marittimo) è diretta, anche questa dev’essere tassativamente emessa in originale e non Express. La differenza tra i due documenti consiste nella rappresentatività e negoziabilità del titolo caratteristiche del MBL.
- La fattura dev’essere tassativamente vistata dalla Camera di Commercio.
- EUR1 accettato esclusivamente in lingua Inglese e riportante tassativamente numero di fattura.
- Certificate of Origin obbligatorio aventi le seguenti caratteristiche:
- per tutti i certificati di origine deve essere presente il visto consolare;
- per l’esportazione di merce di origine comunitaria, nella casella 3, oltre alla dicitura “Comunità Europea” deve essere indicato anche il nome del paese membro;
- per l’esportazione di merce di origine extracomunitaria o mista a comunitaria, occorre che sulla fattura di esportazione e nella casella 6 del certificato, i prodotti siano suddivisi per paese di origine con l’indicazione del peso della merce. In tale caso occorre anche il visto sulla fattura di vendita;
- nella casella 2 deve essere indicato l’indirizzo completo del destinatario egiziano. La dicitura “all’ordine” non è ammessa.
Per ulteriori dettagli ed approfondimenti potete contattare l’Ufficio Estero dell’Associazione.