INCENTIVI OCCUPAZIONALI REGIONALI
INCENTIVI OCCUPAZIONALI REGIONALI
AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO
DISOCCUPATI DESTINATARI DELLE MISURE REGIONALI
DOTE UNICA LAVORO E AZIONI DI RETE PER IL LAVORO
OBIETTIVI
Regione Lombardia, con Delibera n. 4398 del 10 marzo 2021, intende supportare le imprese, collaborando al rilancio dell’occupazione.
Ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle politiche attive regionali, saranno riconosciuti incentivi occupazionali, aggiuntivi e complementari a quelli statali.
BENEFICIARI
i datori di lavoro che assumono i seguenti destinatari di Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro:
- lavoratori disoccupati, residenti in Lombardia o domiciliati in Lombardia
- occupati sospesi (in CIG) presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in aziende con previsione di esubero.
Tipologie di imprese beneficiarie
- le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo;
- gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.
ATTENZIONE: Sono esclusi i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Sono altresì escluse le imprese con attività relative ai seguenti Codici Ateco: |
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
FINO A 54 ANNI | OVER 55 | |
MASCHIO | 5.000 € | 7.000 € |
FEMMINA | 7.000 € | 9.000 € |
Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:
N.B.: A tali importi si aggiunge per l’impresa un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”). |
Attenzione: Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo, e avviati nell’ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per i seguenti contratti:
- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie)
Attenzione: sono esclusi i contratti di somministrazione e i contratti di lavoro domestico e i datori di lavoro privati senza partita IVA.
MODALITÀ E TEMPISTICHE DI RICHIESTA
FASE 1: DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il datore di lavoro può presentare la domanda di contributo dopo l’assunzione del destinatario disoccupato con attiva Dote Unica Lavoro, e previa rendicontazione dell’inserimento lavorativo del destinatario da parte dell’operatore accreditato ai servizi al lavoro, nell’ambito delle misure Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II.
La presentazione della domanda di contributo decorre dal 15/04/2021 alle 12.00 e termina, salvo proroghe, il 30/06/2022 alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate. |
La domanda di contributo può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro, su Bandi On line di Regione LombardiaBandi : www.bandi.regione.lombardia.it
FASE 2: FASE ISTRUTTORIA REGIONE LOMBARDIA
L’ufficio Regionale componente, entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di contributo, effettua l’istruttoria della domanda.
FASE 3: DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
Il datore di lavoro, ricevuta la conferma di accettazione della domanda di contributo e trascorsi i 90 giorni dall’assunzione – presenta la domanda di liquidazione, scegliendo tra le due seguenti opzioni:
- in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.
- a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale (dopo 12 mesi);
Attenzione: Il contributo è subordinato all’effettiva permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione del contributo, e alla verifica dei pagamenti eseguiti dall’impresa.
REGIME DI AIUTO DI STATO
A scelta dell’impresa, il contributo può essere erogato, a normativa vigente, nell’ambito:
- del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19;
La documentazione è reperibile sul sito www.bandi.regione.lombardia.it |
Per le aziende che richiedono a CONFAPI VARESE il servizio di intermediazione, per la ricerca di personale, sarà possibile intercettare candidati profilati con Dote Unica Lavoro, da parte di Api Servizi Varese Srl |