L’acconto IVA 2016
Come ogni anno, entro il prossimo 27 dicembre 2016, va effettuato il versamento dell’acconto IVA 2016.
A tal fine i soggetti interessati (ditte individuali, società di persone, società di capitali, lavoratori autonomi, ecc,) devono utilizzare, uno dei 3 metodi a disposizione (storico, previsionale, operazioni effettuate).
L’importo così versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre / quarto trimestre o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
Non è richiesto il versamento qualora l’importo dovuto risulti inferiore a € 103,29.
Ricordiamo in breve le tre modalità con cui calcolare l’acconto.
METODO STORICO
Il metodo in esame prevede che l’acconto è pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata secondo la periodicità di liquidazione adottata.
METODO PREVISIONALE
Il contribuente può, in ogni caso, commisurare l’acconto al “dato previsionale” del 2016 anziché al “dato storico” del 2015. Utilizzando tale metodo è opportuno verificare che l’acconto versato per il 2016 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2016 (mod. IVA 2017).
METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
L’utilizzo del metodo in esame consente di determinare l’ammontare “effettivo” dell’acconto IVA dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, e non soltanto di quelle fatturate e registrate.
A tal fine innanzitutto è necessario determinare l’imposta dovuta sulla base delle annotazioni effettuate fino al 20.12 nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, al netto dell’IVA a credito risultante dal registro degli acquisti (compresa quella relativa alle operazioni assoggettate a reverse charge, ad esempio, acquisti di beni intraUE, servizi di pulizia edifici), tenendo conto della relativa periodicità di liquidazione.
ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL’ACCONTO
L’acconto IVA 2016 non è dovuto nei seguenti casi:
- base di riferimento a credito (storico 2015 / presunto 2016);
- importo dell’acconto dovuto inferiore a € 103,29;
- inizio dell’attività nel corso del 2016;
- cessazione dell’attività entro il 30.11.2016 (contribuente mensile);
- cessazione dell’attività entro il 30.9.2016 (contribuente trimestrale);
- produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
- contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- contribuenti forfetari (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014);
- contribuenti usciti dal regime dei minimi / forfetari dall’1.1.2016 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’acconto IVA va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:
- “6013” (contribuente mensile)
- “6035” (contribuente trimestrale)
indicando quale periodo di riferimento “2016”.
Si rammenta che:
- per i soggetti trimestrali l’acconto IVA non va maggiorato degli interessi dell’1%;
- quanto dovuto può essere compensato con i crediti tributari / contributivi disponibili.
SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Al mancato / insufficiente versamento dell’acconto IVA è applicabile la sanzione del 30%.
La violazione può essere sanata utilizzando il ravvedimento operoso, con il versamento della sanzione ridotta così individuata.
Sanzione ridotta (codice tributo “8904”) |
Termine entro il quale si effettua il versamento della regolarizzazione |
da 0,1% a 1,4% | Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%. |
1,5% | Tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza |
1,67% | Entro 90 giorni dalla scadenza |
3,75% | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (per l’acconto IVA 2016, quindi, entro il 28.2.2017) |
Merita evidenziare che per il 2016 il termine per la regolarizzazione risulta “ridotto”.
In sede di regolarizzazione, oltre all’imposta dovuta e alla sanzione ridotta, vanno versati anche gli
interessi nella misura dello 0,2% annuo (codice tributo “1991”).
RILEVANZA PENALE DELL’OMESSO VERSAMENTO IVA
Si rammenta infine che a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 è stato aumentato da € 50.000 a € 250.000 l’importo dell’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, con rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27.12.2016 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2016, relativo al 2015.
Merita evidenziare, così come sancito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 19.2.2016, n. 6710 e 17.3.2016, n. 11359, che a seguito della nuova disposizione, più favorevole rispetto alla precedente, è applicabile il favor rei ex art. 2, comma 4, C.p. anche con riferimento ai fatti posti in essere anteriormente al 22.10.2015 (data di entrata in vigore del citato Decreto).