LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AIUTI-BIS” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Aiuti-bis”.
In sede di conversione, oltre alla conferma delle seguenti agevolazioni:
- estensione al terzo trimestre 2022 dei bonus a favore delle imprese “energivore” e non energivore” / “gasivore” e “non gasivore” per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale;
- inclusione, per il 2022, tra i fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (entro il nuovo limite di € 600) delle somme erogate / rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;
- riconoscimento dell’indennità una tantum pari a € 200 anche ai lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali carico del lavoratore;
sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:
- accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16.9.2022;
- ripristino della responsabilità “attenuata” (dolo / colpa grave) dei cessionari nell’ambito delle cessioni dei crediti edilizi.
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Sulla G.U. 21.9.2022, n. 221 è stata pubblicata la Legge n. 142/2022 di conversione del DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”. In sede di conversione sono state confermate le disposizioni contenute nel Decreto originario e introdotte alcune novità, di seguito esaminate.
ESTENSIONE “BONUS ENERGETICI” – Art. 6
Sono confermate le novità relative all’estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “energivore” / “non energivore” nonché delle imprese “gasivore / “non gasivore”, le esamineremo in una circolare ad hoc.
ESTENSIONE “BONUS CARBURANTE” PESCA / AGRICOLTURA – Art. 7
Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di carburante, l’art. 18, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e di pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività.
È confermata l’estensione di tale agevolazione anche alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO PERSONE – Art. 9, commi 3, 4, 5 e 8
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all’erogazione di servizi di trasporto di persone su strada è confermata l’erogazione di un contributo commisurato all’acquisto di carburante.
SOSTEGNO IMPIANTI SPORTIVI – Art. 9-ter
Al fine di mitigare gli effetti provocati dalla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia (termica ed elettrica) è istituito un apposito fondo (€ 50 milioni per il 2022) per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Una quota delle risorse (fino a € 25 milioni) è destinata alle società / associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE – Art. 12
Per il 2022, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, è confermata la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:
- del valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- delle somme erogate / rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;
- entro il limite complessivo di € 600.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame
“la disposizione stabilisce per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 – Art. 22
È confermato il riconoscimento dell’indennità una tantum pari a € 200 prevista dall’art. 31, DL n. 50/2022 a favore di lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura dello 0,8% ex art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021.
INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 LAVORATORI AUTONOMI – Art. 23
È confermata la modifica dell’art. 33, comma 1, DL n. 50/2022, che dispone l’aumento da € 500 a € 600 milioni, per il 2022, dello specifico fondo destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di:
- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
RIFINANZIAMENTO BONUS PSICOLOGO – Art. 25
È confermato l’incremento del fondo (da € 10 a € 25 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento del c.d. “bonus psicologo” previsto dall’art. 1-quater, DL n. 228/2021.
BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – Art. 27
È confermato l’incremento del fondo (da € 79 a 180 milioni per il 2022) destinato a mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare con riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, tramite il riconoscimento di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
RESPONSABILITÀ CESSIONE CREDITI EDILIZI – Art. 33-ter
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 121, comma 6, DL n. 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio” è stata ripristinata la responsabilità “attenuata”:
- del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura;
- dei cessionari;
in caso di mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, prevedendo che la stessa può ricorrere soltanto in presenza didolo / colpa grave.
La nuova disposizione si applica ai crediti per i quali sono stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni ex artt. 119 e 121, comma 1-ter, DL n. 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio”.