LE NOVITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Il provvedimento si compone di 43 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli: – Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia;

  • Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro;
  • Titolo III – Misure in materia di sicurezza e salute;
  • Titolo IV – Enti Territoriali;
  • Titolo V – Altre disposizioni urgenti.

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’art. 1 (commi da 1 a 9) prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.

Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Esclusi:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi.

In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro.
A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

VEDI CIRCOLARE DEDICATA

REGISTRI IVA PRECOMPILATI

Il comma 10 interviene sul comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, rinviando alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. 

Le bozze della dichiarazione annuale Iva, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Con l’art. 3 viene aumentato da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Viene altresì specificato che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e che la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DALLA RISCOSSIONE

L’art. 4, comma 1, lettera a), slitta dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Con il comma 4 viene invece stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

La lettera b) del comma 1 dell’art. 4, prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).

PROROGA TERMINI DI RISCOSSIONE E DECADENZA

Viene altresì disposto (articolo 4, comma 1, lettera b) che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), sono prorogati:

  • di 12 mesi il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19, comma 2, lettera a, D.lgs. n. 112/1999)
  • di 24 mesi (anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.

PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI

Con il comma 2 dell’articolo 4 si differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione (disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Il comma 4 sempre dell’art. 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):

  • alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

L’art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

ALLERTA IVA DEL FISCO

Il comma 14 sempre dell’art. 5 differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019).

Per effetto dalla modifica, l’obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorrerà dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (fissata al prossimo 1° settembre 2021), anziché dall’anno d’imposta successivo.

CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Il comma 16 prevede invece che le fatture elettroniche 2019 possono essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021.

PROROGHE ADEMPIMENTI FISCALI

Con il comma 19 slitta al 31 marzo 2021 il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche, mentre il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. 

Il comma 21 proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti delle spese sanitarierimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni. 

Il comma 22, infine, sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

RIDUZIONE CANONE RAI

L’art. 6, comma 5, prevede la riduzione, per l’anno 2021, del 30% del canone di abbonamento per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Per coloro che hanno già effettuato il pagamento è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% prima del 23 marzo 2021 del canone versato.

INDENNITÀ PER LAVORATORI ATIPICI, SPETTACOLO, STAGIONALI

All’art. 10 viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per le seguenti categorie di lavoratori:

  • ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite,già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
  • ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
  • ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • ai lavoratori autonomiprivi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile
  • agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;
  • ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

REDDITO DI CITTADINANZA

Con l’art. 11 si modifica la disciplina del reddito di cittadinanza, consentendo per il solo anno 2021 a tutti coloro che ne fruiscono di lavorare senza perdere il diritto all’assegno. In particolare, viene previsto che, per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

REDDITO DI EMERGENZA

L’art. 12 riconosce l’erogazione di 3 mensilità – da marzo a maggio 2021 – del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE

Con i commi 7 e 8 dell’art. 42 viene riordinata la disciplina del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione, previsto sia dall’articolo 9-quater del decreto Ristori (DL 137/2020), per in contratti in essere al 29 ottobre 2020, sia dall’articolo 1, commi da 381 a 384 della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020), senza limitazioni riguardo alla data del contratto.

A seguito della modifica, quindi, rimane in vigore la disciplina dettata dall’articolo 9-quater del decreto Ristori, ai sensi del quale per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.

Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità applicative.

 

Per maggiori informazioni

Dott.ssa Sara Beverina – 0332 -830200 int. 303 oppure via mail a sara.beverina@api.varese.it