LEGGE DI BILANCIO 2018: SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO GIOVANI
Dal 1° gennaio 2018 le imprese che intendono assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e per un periodo massimo di 36 mesi, un lavoratore under 35 potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Il bonus per assumere lavoratori fino a 35 anni di età sarà in vigore esclusivamente per il 2018; a partire dal 2019 l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30.
Il bonus non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici o per i contratti di apprendistato seppur avviati a partire dal 1° gennaio 2018.
L’esonero contributivo è totale (nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua) qualora l’azienda assuma lavoratori i quali:
- non abbiano compiuto i 35 anni di età o dai 35 anni di età in su purchè privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- siano residenti in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Aspetto ulteriore è la portabilità dell’agevolazione contributiva: se il lavoratore ha usufruito di un parziale esonero, può avvalersi del beneficio in caso di una nuova assunzione a tempo indeterminato da parte di altri datori di lavoro privati, per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica alla data delle nuove assunzioni.
La Legge di Bilancio 2018 stabilisce che potranno beneficiare dello sgravio contributivo del 50% a partire dal 1° gennaio 2018 soltanto le imprese che effettueranno le seguenti tipologie di assunzioni:
- assunzione stabile con contratto a tempo indeterminato.
- prosecuzione di contratto di apprendistato professionalizzante in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso la decontribuzione si applica per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro.
- trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
- assunzioni, con contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio di:
- studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%:
a) delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1 co.33 della Legge 107/2015
b) del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 226/2005
c) del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008
d) del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
– studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica c.d. di 1° livello o periodi di apprendistato in alta formazione c.d. di 3° livello.
Lo sgravio potrà essere richiesto esclusivamente se nei 6 mesi precedenti l’assunzione non siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nell’unità in cui si intende inserire il nuovo dipendente.
Nel caso di revoca del bonus ad un datore di lavoro da parte dell’INPS, questa non comporta la perdita del diritto a beneficiare dell’incentivo ad altri datori di lavoro privati che intendono assumere il lavoratore per il periodo residuo.
Infine, lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.