Il Mod. IVA 2017 e il visto di conformità
Rif. normativi: Art. 38-bis, DPR n. 633/72; Art. 10, DL n. 78/2009; Circolari Agenzia Entrate 23.12.2009, n. 57/E; 12.3.2010, n.12/E; 30.12.2014, n. 32/E; 26.2.2015, n. 7/E, e 27.10.2015 n.35/E.
Per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è necessario presentare la dichiarazione annuale munita del visto di conformità, rilasciato da parte di un soggetto iscritto nell’apposito elenco tenuto presso la DRE.
Come noto, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui:
- è possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Inoltre, in caso di richiesta di rimborso del credito IVA di importo superiore a € 30.000 (limite così aumentato ad opera del DL n. 193/2016), da parte di un soggetto “non a rischio”, non è necessaria la prescritta garanzia presentando:
- la dichiarazione annuale munita del visto di conformità;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E ha evidenziato che:
- l’apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che per quest’ultimo è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le condizioni di solidità patrimoniale e di regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- i limiti di € 15.000 / 30.000 vanno calcolati separatamente per la compensazione e per il rimborso. Così ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a rimborso per ulteriori € 25.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.
Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità
Il visto di conformità può essere rilasciato da uno dei seguenti soggetti:
- dottore commercialista / esperto contabile;
- consulente del lavoro;
- perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;
Abilitati alla trasmissione telematica:
- responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.
Condizioni necessarie per il rilascio del visto di conformità possesso polizza assicurativa
Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità.
La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione.
In base all’art. 22, DM n. 164/99, come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014, il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a € 3.000.000.
La copertura assicurativa non deve contenere franchigie / scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante nella franchigia.
La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
Il rapporto tra massimale della polizza assicurativa stipulata dal professionista abilitato ad apporre il visto di conformità e garanzia richiesta al contribuente in caso di rimborso del credito IVA, sono stati esaminati dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6.12.2016, n. 112/E.
Iscrizione nell’elenco dei certificatori
Per poter rilasciare il visto di conformità il professionista deve risultare iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine il soggetto interessato deve presentare alla competente DRE un’apposita comunicazione.
Tenuta contabilità e predisposizione dichiarazione
Oltre all’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, il professionista che appone il visto deve tenere le scritture contabili e predisporre la dichiarazione.
Come previsto dell’art. 23, DM n. 164/99, e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando sono tenute / predisposte:
- direttamente dal contribuente;
- da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale;
a condizione che tali attività siano eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato.
Nella citata Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate ha altresì specificato che il contribuente può “rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto”, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità.
In tal caso il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
Check–list dei controlli per il rilascio del visto di conformità
Per poter rilasciare il visto di conformità il certificatore deve effettuare una serie di controlli e conservare traccia del lavoro svolto.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, DM n. 164/99, è necessario attestare la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Nella citata Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno precedente;
- il controllo implica la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e della corrispondenza di quanto esposto in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza di queste ultime con la documentazione.
Controllo codice attività
Va verificato che il codice attività indicato nel quadro VA del mod. IVA corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007.
Controllo documentale
Innanzitutto va verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito IVA, ossia la presenza:
- prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle relative agli acquisti / importazioni;
- di operazioni non imponibili;
- di operazioni di acquisto / importazione di beni ammortizzabili;
- di operazioni non soggette all’imposta;
- di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
Società di capitali
Con riferimento alle società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione annuale, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal soggetto al quale è stato attribuito il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto ex art.2, comma 2, DM n. 164/99.
Regime sanzionatorio visto infedele
Visto infedele => Da € 258 a € 2.582 salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie.
Ripetute violazioni o violazioni particolarmente gravi => Sospensione attività rilascio visto di conformità da 1 a 3 anni.
Ripetute violazioni successivamente alla sospensione Inibizione al rilascio del visto di conformità
Visto di conformità e dichiarazione integrativa
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.10.2015, n. 35/E, ha riconosciuto la possibilità di presentare un mod. IVA integrativo al fine di:
- apporre il visto di conformità;
- revocare in tutto o in parte l’importo originariamente richiesto a rimborso;
- aumentare l’importo richiesto a rimborso e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in
- compensazione o detrazione.
Con riguardo all’ipotesi di mancata apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo) derivante da un errore / omissione, il contribuente può provvedere alla relativa correzione tramite una dichiarazione integrativa da inviare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Per ulteriori informazioni contattate direttamente l’Ufficio Agevolazioni dell’Associazione allo 0332 830200.