LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI / PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2022

Con il c.d. “Decreto Energia” è stata riproposta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. 

In particolare, si evidenzia che: 

  • la nuova rivalutazione interessa i “beni” posseduti alla data dell’1.1.2022; 
  • l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione è stata aumentata al 14% sia per le partecipazioni (qualificate e non) che per i terreni; 
  • la redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15.6.2022. 

 

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L’art. 29, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, modificando l’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: 

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; 

alla data dell’1.1.2022, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

È fissato al 15.6.2022 il termine entro il quale effettuare: 

  • la redazione / asseverazione della perizia di stima; 
  • il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta 

 

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 

L’imposta sostitutiva dovuta va versata tramite il mod. F24 alternativamente: 

  • in unica soluzione entro il 15.6.2022; 
  • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.6.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati: 
  • 1° rata –> entro il 15.6.2022; 
  • 2° rata –> entro il 15.6.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.6.2022; 
  • 3° rata –> entro il 17.6.2024 (il 15.6 cade di sabato) + interessi del 3% calcolati dal 15.6.2022. 

A tal fine vanno utilizzati i seguenti codici tributo. 

  • 8055 => Rivalutazione partecipazioni 
  • 8056 => Rivalutazione terreni 

Quale anno di riferimento va indicato “2022”. 

  

RIVALUTAZIONE TERRENO / PARTECIPAZIONE GIÀ RIVALUTATA 

È possibile effettuare una nuova rivalutazione per i terreni / partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione.  

In tal caso è necessario: 

  • disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 15.6.2022; 
  • calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore all’1.1.2022. 

Come disposto dall’art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), DL n. 70/2011 è possibile alternativamente: 

  1. detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’imposta sostitutiva già versata; 
  1. chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata.  

 

INDICAZIONE RIVALUTAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

I dati relativi alla rivalutazione dei terreni / partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, rispettivamente nei quadri RM e RT.  

In particolare, i dati della nuova rivalutazione all’1.1.2022 dovranno essere indicati nel mod. REDDITI 2023. 

L’omessa indicazione dei dati della rivalutazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E, non pregiudica gli effetti della stessa, che rimane pertanto valida. 

La rivalutazione risulta, infatti, perfezionata con il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva.  

Al contribuente sarà comunque comminata la sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 8, comma 1, D.lgs. n. 471/97.