PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI DAL 1° ottobre 2024

Avvio in due fasi:

  1. Al 1° ottobre o prima di accedere in un cantiere:
    • Possesso patente o autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti da inviarsi via posta elettronica certificata (vedi allegato).
  2. dal 1° ottobre ed entro 31 ottobre:
    • Accesso al portale dell’ispettorato e richiesta della patente a crediti

Dal 1° novembre senza la patente a crediti non si potrà accedere ai cantieri.

Dal 1° ottobre 2024 le imprese (non solo quelle edili) e i lavoratori autonomi che lavorano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, italiani e stranieri “ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” dovranno possedere o avere attivato il percorso per avere la patente a crediti/punti.

A decorrere dal prossimo 1° ottobre si può presentare la domanda per ottenere la patente tramite il portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente link: https://servizi.ispettorato.gov.it/ .  La patente è rilasciata in formato digitale

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF)

In ogni caso, se non si ottiene la patente prima, a dimostrazione dei requisiti occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ottenibile dal sito istituzionale dell’ispettorato e che alleghiamo alla presente circolare per facilitare la ricerca.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

Infatti, come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Entro 5 giorni dalla richiesta occorre trasmettere comunicazione alla RLS dell’avvenuta richiesta della patente

Al fine di comprendere meglio le nuove disposizioni, proponiamo uno schema di sintesi:

COS’È
Strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro.

PER CHI

Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali. N.B.: Articolo 89 – D. Lgs.81/08Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

  1. cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X del suddetto decreto legislativo.

COME

La domanda, a partire dal 1° ottobre 2024, può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato, tramite il portale dell’ispettorato nazionale del lavoro (accedendo con il proprio SPID).

Il rilascio della patente sarà digitale. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.

COSA SERVE PER L’ISCRIZIONE

  • autocertificazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura
  • dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dell’adempimento degli obblighi formativi
  • possesso di DURC valido
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso di documento di valutazione dei rischi valido
  • autocertificazione di essere in possesso della certificazione di regolarità fiscale
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di designazione del RSPP

In caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PORTALE

  1. Dati identificativi del titolare della patente
  2. dati anagrafici del richiedente
  3. data di rilascio e numero
  4. punteggio al momento del rilascio
  5. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
  6. eventuali sospensioni
  7. eventuali decurtazioni dei crediti

DOTAZIONE INIZIALE
30 crediti e:

  • ulteriori 30 crediti massimo legati alla storicità dell’azienda
  • ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione

SOSPENSIONE
MAX 12 mesi, adottata dall’ispettorato nazionale del lavoro.

  • OBBLIGATORIA in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente
  • POSSIBILE nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente

RECUPERO DEI CREDITI
Fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione.

La valutazione è in capo a una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.
A condizione che:

  • sia effettivo lo svolgimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere
  • Siano stati assolti eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.