Responsabilità in caso di infortunio con apprendista senza tutor
In caso di infortunio dell’apprendista, deve essere ritenuto colpevole il responsabile di servizio e prevenzione rischi sul lavoro (RSPP) e il datore di lavoro, se al momento dell’incidente l’apprendista era stato lasciato solo a svolgere la propria mansione senza il controllo del suo tutor, inviato a svolgere incarichi esterni alla sede abituale di lavoro.
Un caso concreto è quanto si evince dal caso analizzato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 50749/2016 riguardante un lavoratore apprendista minorenne che, lasciato da solo, mentre era alla guida di un carrello elevatore, nel compiere una curva, perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava schiacciandolo.
In primo momento ad essere imputato come colpevole del fatto era stato il tutor del lavoratore minorenne per aver posto l’apprendista a lavorare con attrezzature non adeguate ai fini della sicurezza di un lavoratore sicuramente inesperto. Il tutor si era discolpato affermando che era stato l’apprendista a prendere inopinatamente l’iniziativa di mettersi alla guida del carrello elevatore.
La Corte di Cassazione sottolinea tuttavia che le norme di prevenzione antinfortunistica hanno tra l’altro l’obiettivo di tutelare il lavoratore anche in relazione agli incidenti che possono derivare dalla negligenza, imprudenza ed imperizia dello stesso. La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile.
Non era però questa la situazione del caso analizzato dalla Corte di Cassazione, che ha quindi confermato la responsabilità del datore di lavoro e il responsabile prevenzione rischi sul lavoro colpevoli di reato di lesioni colpose.