RICORSO ALLA CIGO PER TEMPERATURE ELEVATE

Comunicato stampa Inps e Inail del 26 luglio 2022
Messaggio Inps 2999 del 28 luglio 2022

 

Inps e Inail hanno reso noto che le imprese potranno chiedere all’Istituto il riconoscimento della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) nel momento in cui verranno superati i 35° centigradi. Di seguito tutti i dettagli.

 

Con un comunicato stampa congiunto del 26 luglio 2022 – al quale l’Inps ha dato seguito con il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022 – Inps e Inail hanno informato che le imprese possono chiedere all’Istituto il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35° centigradi.

Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma  anche a quelle “percepite” , che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Inoltre, possono essere prese in considerazione  anche le lavorazioni al chiuso  allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento  per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro

Si precisa che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.

L’azienda non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

Infine, l’Istituto ricorda che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui  il responsabile della sicurezza  dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori , ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.