Rifiuti: assegnazione nuovi codici CER e pericolosità
Proponiamo uno schema riepilogativo del percorso che i produttori di rifiuti dovrebbero seguire per individuare i codici CER dei rifiuti e, per quelli pericolosi, le relative caratteristiche di pericolo. Questo in attuazione delle norme che hanno sostituito, a partire dal 1° giugno 2015, le disposizioni della Legge n.116/2014:
- Decisione 2014/955/UE, che ha introdotto il nuovo elenco europeo dei rifiuti ed i relativi metodi di individuazione;
- Regolamento UE 1357/2014 che ha modificato le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, comprese le loro modalità d’identificazione, riprendendo le procedure per la classificazione delle sostanze pericolose.
Per quanto riguarda la gestione dei registri di carico e scarico e dei formulari, in assenza di indicazioni Ministeriali per gestire il periodo transitorio, suggeriamo di seguire le seguenti procedure:
- Rifiuti prodotti dopo il 1° giugno o comunque ” caricati” sul registro dopo tale data: sia sul registro sia sul formulario andranno indicati con i nuovi CER (se variati) e le nuove caratteristiche di pericolosità.
- Rifiuti “caricati” sul registro prima del 1° giugno:
- Registro di carico e scarico: le operazioni di “carico” non devono essere modificate, ma al momento dello “scarico”, da registrare con i nuovi codici CER e le nuove caratteristiche di pericolosità, suggeriamo di riportare nel campo “annotazioni” anche i precedenti codici CER e caratteristiche di pericolosità, per garantire continuità nelle registrazioni;
- Formulario: utilizzare i nuovi CER e le nuove classi di pericolo, riportando nella voce “annotazioni” anche le corrispondenti descrizioni sostituite.
Analisi dei rifiuti
A differenza di quanto precedentemente previsto dalla Legge n.116/2014, le analisi NON devono essere effettuate ogni volta che si produce il rifiuto, ma solamente:
- Nel caso di tipologie di rifiuti non prodotti in precedenza, in occasione della loro prima produzione;
- Per rifiuti già prodotti, in occasione di variazioni delle materie prime utilizzate e/o dei cicli di lavorazione.
- In questo periodo transitorio, riteniamo sia comunque necessario effettuare le analisi anche per i rifiuti già prodotti anche se non sono intervenute variazioni, nei seguenti casi:
- Nel caso di rifiuti classificabili con “voce a specchio”, per determinarne se è pericoloso o meno e, qualora pericoloso, per identificarne le nuove caratteristiche di pericolo;
- Per rifiuti pericolosi, per identificarne le nuove caratteristiche di pericolo.
Esempio di schema riepilogativo dei processi per l’assegnazione dei codici CER e delle caratteristiche di pericolosità HP:
CER Procedura