ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO: LE NOVITÀ DOPO LA CONVERSIONE DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-TER”

In sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-ter”, in corso di pubblicazione sulla G.U., è stata introdotta una nuova rimessione in termini per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo / stralcio”.

In particolare, il termine fissato al 9.12.2021 dal “Decreto Fiscale” per il versamento delle rate scadute nel 2020 e 2021 è ora prorogato:

  • al 30.4.2022 per le rate scadute nel 2020;
  • al 31.7.2022 per le rate scadute nel 2021.

È inoltre stabilito al 30.11.2022 il termine riferito alle rate in scadenza nel 2022.

Il versamento, se integralmente effettuato entro i predetti termini, “è considerato tempestivo” e non determina l’inefficacia delle definizioni.

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In sede di conversione del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U., è stata disposta una nuova rimessione in termini per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo / stralcio”.

Come sopra accennato, con la riscrittura del comma 3 del citato art. 68 ad opera del nuovo art. 10-quinquies, DL n. 4/2022 è stata disposta la rimessione in termini per il versamento delle somme dovute per le predette definizioni agevolate.

Secondo la nuova previsione è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni il versamento delle rate scadenti nel 2020, 2021 e 2022 se effettuato integralmente entro i seguenti termini.

 

Va evidenziato che:

 

  • per espressa previsione, anche al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni ex art. 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018 e pertanto è considerato valido:
  • il versamento scadente il 30.4.2022, se effettuato entro il 9.5 (il 30.4 è sabato e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 2.5; i 5 giorni cadono il 7.5 che cade di sabato);
  • il versamento scadente il 31.7.2022, se effettuato entro l’8.8 (il 31.7 è domenica e il 6.8 cade di sabato);
  • il versamento scadente il 30.11.2022, se effettuato entro il 5.12;

 

Il pagamento entro le predette scadenze non comporta la corresponsione di interessi.

 

 

Per maggiori informazioni, dubbi od approfondimenti potete contattare la Dott.ssa Sara Beverina 0332 -830200 int. 303 oppure via mail a sara.beverina@api.varese.it