PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI
Nell’ambito del d.lgs. 81/2015 – art. 44, per le aziende che assumono apprendisti di II° LIVELLO –ovvero apprendistato professionalizzante – la formazione può essere erogata internamente all’azienda.
Ricordiamo che il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere i piani formativi di dettaglio annualmente, per la formazione professionalizzante, da impartire all’apprendista e registrare la formazione sul libretto formativo dell’apprendista.
Confapi Varese, per aiutare le imprese ad orientarsi negli adempimenti ed assolverli al meglio, offre un servizio completo di accompagnamento al tutor aziendale per la gestione della formazione professionalizzante interna del suo apprendista che consiste in:
- analisi della figura professionale di concerto con il tutor aziendale.
- redazione e consegna del Piano formativo individuale, corredato dai materiali per la gestione della formazione interna.
- assistenza a distanza per i successivi anni di assunzione: controllo della registrazione, nel rispetto dell’accordo sull’apprendistato applicato.
BENEFICI CONTRIBUTIVI
Ricordiamo che possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età).
La contribuzione per gli apprendisti è pari al 10%.
Segnaliamo inoltre i seguenti Benefici contributivi
Per le aziende fino a 9 dipendenti viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto (soggetto alla regola del “de minimis”). Per gli anni successivi al terzo la contribuzione è pari al 10%.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi.
BENEFICI ECONOMICI
Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiore rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
Possibilità di riconoscere al lavoratore, nel caso dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 3 TU 167/2011), una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
BENEFICI FISCALI
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Per il servizio vi invitiamo a Contattare l’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confapi Varese al numero 0332 830200 e a compilare la scheda allegata, da inviare via email a risorse.umane@api.varese.it
Scheda di adesione al servizio di Tutoraggio Apprendistato