Ultimi decreti JOBS ACT, il registro infortuni
Il registro degli infortuni, introdotto storicamente dall’art. 403 del D.P.R. n. 547/1955, aveva assunto la sua forma definitiva a seguito del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.; tale precetto normativo obbligava il datore di lavoro ad annotare cronologicamente sull’apposito registro tutti gli infortuni sul lavoro che comportassero un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Ai fini della sussistenza o meno dell’obbligatorietà dell’istituzione del registro degli infortuni, rilevava l’impiego di lavoratori subordinati e/o equiparati da parte di un datore di lavoro sia privato che pubblico.
Il registro infortuni andava (ed andrà fino alla definitiva scomparsa) preventivamente vidimato e vistato in ogni sua pagina dalle strutture delle ASL competenti per territorio, a meno che tale obbligo fosse già stato abrogato con legge regionale. Infatti, sono presenti diverse previsioni regionali che nel tempo hanno abolito nei propri territori l’obbligo della vidimazione (es: Regione Lombardia, Veneto).
Il D.lgvo 151/2015, nel quadro delle semplificazioni, è intervenuto stabilendo che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e cioè il 23 dicembre 2015, venga resa non più obbligatoria la tenuta del registro infortuni.
Per il datore di lavoro, rimarrà comunque l’obbligo di inoltrare la denuncia on line, non avendo più l’obbligo di aggiornare l’ormai obsoleto registro degli infortuni, duplicando quanto già trasmesso all’ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro.
Premesso quanto sopra, comunque, in caso di un infortunio di un lavoratore pronosticato guaribile in più di 3 giorni, il datore di lavoro, entro 48 ore (artt. 13 e 53 del DPR 1124/65), da quando ne ha avuto notizia, sulla base di una certificazione medica che attesti in modo inequivocabile la presenza di un infortunio deve predisporre la denuncia da trasmettere telematicamente all’INAIL competente (domicilio lavoratore) e con raccomandata A/R all’Autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui si è verificato l’infortunio, allegando in entrambi i casi sempre il certificato medico.
Nel caso in cui un infortunio pronosticato guaribile entro 3 giorni (esente da denuncia on line) si prolunghi oltre, le 48 ore di tempo per la necessaria comunicazione on line, decorrono dal momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza della proroga stessa.
In caso di infortunio che abbia causato la morte del lavoratore (o che sembri poterla causare) i termini per la comunicazione all’INAIL competente sono di 24 ore anziché 48, mentre resta invariato il termine di 48 ore per l’invio all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Tali procedure, in attesa di un successivo Decreto Ministeriale, per il 22 marzo 2016, subiranno una ulteriore semplificazione in termini documentali e di notifica verso la Pubblica Sicurezza: su tale assetto, sarà opportuno effettuare opportune riflessioni solo in presenza del regolamento attuativo e della prassi amministrativa.
Le aziende dal 23 dicembre 2015, non dovranno far altro, in caso di infortunio sul lavoro, che produrre la propria documentazione obbligatoria in formato elettronico e trasmetterla ad enti o amministrazioni pubbliche via internet, senza l’obbligo della registrazione degli infortuni e della tenuta del relativo registro. Ovviamente, il registro infortuni dovrà essere, comunque, conservato per almeno quattro anni dall’ultima registrazione e, se non usato, dalla data di vidimazione.
Pertanto, in futuro, sarà semplicemente sanzionata la mancata comunicazione telematica con riferimento agli infortuni superiori a tre giorni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro (minimo 1.096 euro, ridotto 1.644 euro); mentre sarà, quindi, abrogata la sanzione amministrativa per l’omessa tenuta del registro infortuni da € 516 a € 3.098.