VIDEOSORVEGLIANZA
Con la circolare n. 5/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) ha fornito indicazioni operative in merito all’istallazione e all’utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo sul luogo di lavoro a seguito delle più recenti normative che hanno modificato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
In particolare, l’INL ha precisato che l’eventuale ripresa dovrà avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità, e, se effettivamente sussistono finalità che giustificano il controllo (quali tutela della sicurezza sul lavoro o del patrimonio aziendale), nulla vieta che l’impianto installato riprenda direttamente i lavoratori senza introdurre limitazioni, quali l’angolo di ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto del dipendente.
Analogamente, ha proseguito l’Ispettorato, non è necessario specificare il posizionamento predeterminato e il numero degli impianti istallati, purché le riprese siano “coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo”. A tal proposito, l’INL ha aggiunto che tale affermazione ha fondamento in considerazione del fatto che il posizionamento di merci e impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel contesto lavorativo/aziendale.
Nella suddetta circolare l’Ispettorato amplia in una certa misura la facoltà di installazione di impianti audiovisivi o digitali di controllo, pur ponendo l ‘accento sulla necessità di valide giustificazioni da parte dell’impresa.
In sintesi le novità:
- l’impianto di videosorveglianza può anche inquadrare i lavoratori direttamente
- è possibile NON specificare la posizione e il numero delle telecamere
- per le nuove tecnologie video IP non è piu necessario il sistema di doppia chiave di accesso, sia fisica che logica; resta fermo che i dati relativi all’accesso alle immagini registrate vanno conservati per almeno 6 mesi.
- i sistemi di riconoscimento antropometrico se indispensabili allo svolgimento della prestazione, NON sono soggetti alla procedura amministrativa consueta di autorizzazione ministeriale o accordo sindacale
Nel caso della videosorveglianza il provvedimento autorizzativo non sarà più legato al numero e alla dislocazione degli strumenti utilizzati, con la conseguenza che non sarà più necessario allegare le planimetrie dei luoghi in cui l’azienda intende installare le apparecchiature e, quindi, aggiornare il provvedimento autorizzativo ogni qualvolta vengano, anche solo minimamente, modificate le strumentazioni già autorizzate dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
Gli eventuali controlli ispettivi saranno pertanto volti a verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.